Notifica telematica del disconoscimento delle giornate agricole e decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4469 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione telematica, sul sito internet dell’INPS, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, con cui si disconoscono le giornate lavorative ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, integra notificazione del provvedimento e fa decorrere il termine di decadenza di centoventi giorni per l’azione giudiziaria. Tale modalità si applica anche ai disconoscimenti relativi ad annualità antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, senza violare il diritto di difesa. La peculiarità del lavoro agricolo, discontinuo e di difficile accertamento, giustifica la specialità della disciplina e preclude il raffronto con altre tipologie di lavoro ai sensi dell’art. 3 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per accertare il rapporto di lavoro intercorso, dal 2006 al 2010, con un’azienda agricola e il correlato diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 703 del 2017, aveva respinto il gravame.
Il giudice di appello ha rilevato la decadenza maturata dall’appellante, per non aver proposto l’azione nel termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione telematica della cancellazione, avvenuta con il quarto elenco di variazione dell’anno 2012. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto richiamato il proprio orientamento secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’INPS, può riguardare anche giornate relative a iscrizioni antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, richiamando Cass., sez. lav., n. 37974 del 2022. A tali principi la sentenza impugnata risulta conforme.
La Corte ha poi escluso la necessità di rimettere le questioni al giudice delle leggi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2021, ha respinto le censure relative alla normativa applicabile anche al caso di specie, valorizzando l’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e l’idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell’atto erga omnes. La disciplina persegue una finalità legittima di efficienza e speditezza dell’attività amministrativa, senza travalicare i limiti della proporzionalità.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la Corte ha osservato che la peculiarità del lavoro agricolo, per il suo carattere stagionale e discontinuo e per le difficoltà di accertamento, preclude il raffronto sollecitato ai sensi dell’art. 3 Cost. L’imposizione del termine di decadenza trova giustificazione nell’esigenza, già evidenziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2005, di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione e alle conseguenti prestazioni.
La Corte ha aggiunto che il ripristino della comunicazione individuale, introdotto dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non costituzionalmente imposta, e non introduce elementi nuovi rispetto alla declaratoria di non fondatezza già pronunciata.
Accertata l’infondatezza delle censure sulla decadenza, il secondo motivo, attinente al merito, è rimasto assorbito. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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