Autoresponsabilità della parte e improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12008 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte e attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Da tale dichiarazione deriva l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. L’omissione è sanzionata a pena di improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non recuperabile mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. La dichiarazione non è emendabile neppure allegando un errore materiale o l’invalidità della notificazione, perché altrimenti l’applicabilità della sanzione resterebbe nella disponibilità della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società con mansioni di macchinista, aveva promosso domanda per vedersi computare nel trattamento retributivo delle ferie talune indennità contrattuali, denominate “indennità per assenza dalla residenza di lavoro” e “indennità di utilizzazione professionale”. La Corte d’Appello di Torino, riformando la pronuncia di primo grado, aveva respinto le domande.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, senza però depositare la copia autentica con la relazione di notificazione nel termine previsto. La società ha resistito con controricorso e il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene al rapporto tra la dichiarazione di notificazione della sentenza impugnata e l’onere documentale che ne deriva. La Corte richiama l’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., che impone di depositare unitamente al ricorso notificato la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, “a pena di improcedibilità” rilevabile d’ufficio.
Il collegio aderisce all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022. La dichiarazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale, ossia la notificazione della sentenza, e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge così l’onere di depositare la copia munita di relata, senza che all’omissione si possa rimediare con la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..
La Corte ribadisce che non vale obiettare che la dichiarazione sarebbe frutto di un mero errore materiale o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata a un precedente difensore. Il principio era già stato affermato dallo speciale collegio per le questioni processuali della Sesta Sezione con l’ordinanza n. 15832 del 2021: la dichiarazione di avvenuta notificazione è atto processuale formale, non correggibile dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 cod. proc. civ., perché l’ordinamento non prevede un istituto di correzione degli atti processuali di parte.
Nel caso concreto non è contestato che il ricorrente abbia dichiarato la notificazione della sentenza, sia nell’intestazione sia nelle conclusioni del ricorso, senza effettuare nel termine il deposito prescritto. Consumata l’improcedibilità, ogni questione sulla pretesa invalidità della notificazione, argomentata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., resta preclusa. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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