Decadenza dall’azione per l’iscrizione negli elenchi agricoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 313 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell’elenco nominativo degli operai agricoli, il termine decadenziale di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria decorre dalla notifica all’interessato del provvedimento conclusivo della fase amministrativa, ove adottato nei termini previsti dall’art. 11 d.lgs. n. 375/1993, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per la pronuncia della decisione, nel caso di loro inutile decorso, assumendo l’inerzia dell’autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato. L’eventuale comportamento dell’ente previdenziale che abbia indicato termini erronei di impugnazione, cui il ricorrente si sia conformato, può assumere rilievo ai fini risarcitori ma non esclude l’obiettiva circostanza dell’avvenuta decadenza, che opera de iure, prescindendo dalla condotta delle parti.
Il Fatto
La controversia concerne l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per un certo numero di giornate lavorate alle dipendenze di un datore di lavoro. Il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla lavoratrice per l’intervenuta decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 83/1970.
La Corte d’appello, richiamando i precedenti di legittimità sul punto, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi aventi ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 22 d.l. n. 7/1970. La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 375/1993 e dell’art. 4 d.l. n. 384/1992.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che il termine decadenziale di centoventi giorni decorre dalla notifica all’interessato del provvedimento definitivo conclusivo della fase amministrativa, se adottato nei termini, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per la decisione, in caso di loro inutile decorso, con conseguente configurabilità di un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege.
La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale indicazione da parte dell’ente previdenziale di termini erronei di impugnazione può rilevare solo ai fini risarcitori, per l’affidamento ingenerato nell’assicurato, ma non esclude la decadenza, che opera de iure. La corte territoriale ha quindi fatto esatta applicazione di tali principi, ritenendo applicabile il termine di decadenza anche alla domanda avente ad oggetto il diritto all’iscrizione negli elenchi, prodromico al conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola.
Il terzo motivo, concernente l’omessa motivazione su un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo stati prospettati elementi atti a far ritenere la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione confermata dalla corte territoriale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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