Ricorso improcedibile per inesistenza della notifica nel processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 41 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce un complesso atto unitario di introduzione del giudizio, funzionale all’instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. La notifica è inesistente non solo quando sia totalmente omessa, ma anche quando sia effettuata in luogo o nei confronti di persona privi di alcun riferimento con il destinatario. A fronte dell’inesistenza della notifica non trova applicazione l’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente la rinnovazione della notifica iussu judicis nei soli casi di nullità: la previsione per cui la rinnovazione impedisce ogni decadenza conferma che, nelle ipotesi di omissione o inesistenza, si produce la decadenza dal relativo diritto. Il ricorso affetto da tale vizio è pertanto improcedibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per una propria infermità, negatogli dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del 21.10.2024. Dopo il deposito del ricorso in Segreteria e il ricevimento del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente avvertito, il ricorrente non ha depositato le prove dell’avvenuta notificazione del ricorso alle controparti, come richiesto dal comma 5-bis dell’art. 155 c.g.c.

Il ricorso non risulta pertanto notificato alle amministrazioni interessate, che non si sono costituite in giudizio. All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisa.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui dipende il CVCS, e all’amministrazione controinteressata. Prima di qualsiasi esame nel merito, la mancata costituzione delle amministrazioni determina il difetto di instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio.

Il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto forma un complesso atto unitario di introduzione del processo, in applicazione dei principi degli artt. 24 e 111 Cost., in cui ciascuna parte è gravata dei propri oneri processuali (richiamate C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 104/2018 e C. conti, SS.RR. n. 20/QM del 1995).

La notificazione è inesistente, secondo la giurisprudenza, non solo quando sia totalmente omessa, ma anche quando sia effettuata in un luogo o verso una persona privi di alcun riferimento con il destinatario (richiamata Cass. civ., Sez. II, n. 25350/2009). Nei casi di inesistenza giuridica e materiale della notifica non è applicabile l’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente la rinnovazione nei soli casi di nullità (richiamata C. conti, Sez. giur. Toscana, n. 187/2017).

Il capoverso della norma, secondo cui la rinnovazione impedisce ogni decadenza, conferma che nelle ipotesi diverse dalla nullità — innanzitutto nella totale omissione o inesistenza — si produce la decadenza. L’inesistenza dell’attività di notifica preclude dunque la rinnovazione iussu judicis e impedisce la salvezza decadenziale, risultando insanabile.

Il ricorso va conseguentemente dichiarato improcedibile, trattandosi di vizio che impedisce la regolare prosecuzione del procedimento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della pronuncia in rito, dell’omesso espletamento di attività di controparte e del principio di gratuità delle cause previdenziali posto dall’art. 10 della legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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