Conto privo di elementi essenziali e giudizio di conto inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 36 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, in particolare il carico e lo scarico, non è qualificabile come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio innanzi alla Corte dei conti. La difformità dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 e l’inattendibilità del periodo di esercizio della gestione precludono la qualifica dell’atto e impongono la declaratoria di inammissibilità del giudizio. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica. Il principio di separazione degli esercizi finanziari, sancito dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 118/2011, impedisce l’inclusione di operazioni riferite a esercizi diversi da quello oggetto di verifica.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un’agente contabile della riscossione di un ente locale, relativo all’esercizio finanziario 2020. Il conto depositato presentava un saldo pari a zero e nessuna movimentazione registrata. Dal controllo di un diverso conto, riferito agli incassi di un servizio comunale per l’annualità 2021, emergevano però riscossioni dichiarate per l’esercizio in esame.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva ricostruito la normativa sugli agenti contabili e gli elementi essenziali dei documenti da trasmettere alla Sezione giurisdizionale, sollevando le criticità del conto. L’ente comunale, con memoria, ha rappresentato che, a causa dell’emergenza Covid, le somme riscosse erano state riversate solo nel 2021, trasmettendo tre nuovi conti per gli esercizi dal 2019 al 2021 e chiedendone l’ammissibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’attività dell’economo e per quella del riscuotitore. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente della riscossione il modello 21, nel quale devono essere indicati le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione con i versamenti in tesoreria, le quietanze, gli importi, i totali e le note.
Nel conto in esame il Collegio rileva evidenti difformità rispetto al contenuto minimo del modello 21, come previsto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali, e dagli artt. 41 e 46 del regolamento di contabilità comunale. La giurisprudenza contabile richiamata (C. Conti Sez. I n. 14/1985 e Sezione giurisdizionale Marche n. 368/2021) afferma che il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti — carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale.
Di segno opposto è l’ipotesi della mancanza di un elemento essenziale. In tal caso, come affermato dalla giurisprudenza (Sezione giur. Piemonte 75/2018, Sezione giur. Sicilia 432/2020, 949/2021 e 1037/2021), l’atto non è qualificabile come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La relazione di irregolarità ha indicato criticità sostanzialmente accettate dall’ente comunale: emergono per tabulas operazioni afferenti anche all’esercizio precedente, in violazione del principio di competenza finanziaria e della separazione degli esercizi, sancito dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 118/2011. Tali irregolarità, osserva il Collegio, non assurgono comunque a gravi inadempienze.
Il Collegio ritiene quindi che la mancanza di elementi essenziali e l’inattendibilità del periodo di esercizio non consentano la qualifica dell’atto come conto giudiziale. Il giudizio è pertanto inammissibile, anche perché i conti versati in atti a rettifica non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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