IMU enti non commerciali, retta non simbolica esclude l’esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 17327 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, spetta agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate sono svolte con modalità non commerciali. Ai fini dell’attività didattica, il corrispettivo è simbolico solo quando presenti ammontare irrisorio, marginale e del tutto residuale, tale da non porsi in relazione con il servizio reso e da rendere la prestazione più prossima a un’erogazione gratuita. Non è quindi simbolica, e non legittima l’esenzione, una retta annua di importo consistente, non potendosi attribuire rilievo al solo fatto che essa costituisca una frazione del costo effettivo del servizio.
Il Fatto
Un comune emette nei confronti di un istituto religioso, proprietario di un complesso immobiliare in parte adibito a scuola media paritaria e in parte a convitto universitario, un avviso di accertamento per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2012, negando l’esenzione.
La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso dell’ente; la commissione tributaria regionale, in parziale riforma, riconosce l’esenzione per la sola parte destinata all’attività didattica, escludendola per il convitto. Il comune ricorre per cassazione con tre motivi; l’ente resiste e propone ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare il ricorso incidentale, che solleva questioni logicamente antecedenti. Il primo motivo, relativo alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato: per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio, che opera solo ove specificamente previsto. Il secondo motivo, sulla motivazione dell’atto, è parimenti infondato, poiché le delibere comunali di applicazione del tributo, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono essere allegate all’avviso di accertamento.
Passando al ricorso principale, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’esenzione: la disciplina applicabile alla fattispecie, anteriore alle modifiche del 2013, subordina il beneficio al requisito soggettivo dell’ente non commerciale e al requisito oggettivo dello svolgimento delle attività con modalità non commerciali, accertato in concreto.
Il Collegio richiama la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e il divieto di aiuti di Stato dell’art. 107 TFUE: l’esenzione è compatibile solo se l’attività non è economica ed è svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
La sentenza impugnata è incorsa in un duplice errore. Ha assunto come parametro le istruzioni al modello dichiarativo, ritenute ultra vires, e ha poi desunto la simbolicità della retta dal solo fatto che essa rappresentasse una frazione del costo medio del servizio. Tale automatismo collide con i principi richiamati, dovendo il giudice del merito verificare i connotati specifici dell’attività e il rapporto tra corrispettivo e costo effettivo.
La retta annua percepita non può quindi qualificarsi come simbolica. Il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale rigettato, la decisione cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo dell’ente è respinto. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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