Esimente tributaria e prova della vigilanza sul professionista (Cass. civ. Sez. V n. 488 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 opera soltanto a condizione che il contribuente, oltre ad aver adempiuto l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria del professionista incaricato, non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. La prova dell’assenza di colpa, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, grava sul contribuente, che può andare esente da responsabilità solo ove alleghi e dimostri di aver compiuto atti diretti a controllare la corretta esecuzione dell’incarico affidato. Tale prova è superabile nel concreto soltanto di fronte a un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione di modelli F24 o l’impiego di altri artifici di difficile riconoscibilità da parte del mandante.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 25 settembre 2014, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado. In quel giudizio erano state dichiarate non dovute dal contribuente, titolare di una ditta individuale, le sanzioni irrogate dall’Ufficio per l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2004-2007.

Il giudice regionale aveva ritenuto applicabile in favore del contribuente la causa di non punibilità dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, sul presupposto che questi avesse dato prova di aver sporto denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del professionista incaricato degli adempimenti fiscali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esimente in esame richiede un duplice presupposto: non basta la denuncia del terzo, occorre anche che il contribuente non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Vengono richiamati, in continuità, i precedenti Cass. n. 35612/2022, Cass. Sez. Un. n. 28640/2021, Cass. n. 5661/2020, Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018 e Cass. n. 12473/2010.

Su questa base la Corte censura la soluzione interpretativa della C.T.R., che aveva escluso qualsiasi rilevanza alla culpa in vigilando, assumendo che tale profilo soggettivo esulerebbe dal quadro normativo in materia di sanzioni. Il ragionamento del giudice di merito è giudicato erroneo proprio perché trascura l’obbligo di vigilanza che grava sul contribuente a monte del conferimento dell’incarico.

La Corte afferma quindi che la prova dell’assenza di colpa, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, grava sul contribuente. Questi può andare esente da responsabilità soltanto se allega e dimostra di aver compiuto atti diretti a controllare la corretta esecuzione dell’incarico affidato al professionista.

Il livello probatorio richiesto è, peraltro, particolarmente elevato: la prova è superabile nel concreto soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione di modelli F24 o l’impiego di altri artifici di difficile riconoscibilità da parte del mandante. Anche su questo punto la Corte richiama Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018 e Cass. n. 12473/2010.

Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, cod. proc. civ., con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto espresso. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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