Inammissibile il ricorso che oppone una lettura alternativa dell’atto negoziale (Cass. civ. Sez. III n. 10846 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre alla ricostruzione del testo negoziale operata dal giudice di merito una diversa e personale lettura dello stesso atto è inammissibile, traducendosi in una censura volta a sostituire l’interpretazione privilegiata dal giudice con un’altra astrattamente possibile. L’interpretazione del contratto costituisce tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di una motivazione implausibile o del mancato rispetto dei canoni ermeneutici. Non è consentito alla parte, che aveva proposto la lettura disattesa, dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata una differente. La qualificazione della fattispecie negoziale consegue all’interpretazione complessiva dell’atto, che non può essere ricostruita in modo atomistico estrapolando singoli periodi dal loro contesto.

Il Fatto

Una ricorrente proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, minacciato da un istituto bancario con precetto fondato su un atto pubblico notarile, recante un impegno di pagamento di rilevante importo. Sosteneva che l’atto non costituisse titolo esecutivo, essendo riconducibile a una promessa unilaterale non titolata, senza assunzione di alcuna obbligazione.

Il giudice di prime cure respingeva l’opposizione, qualificando l’atto come espromissione. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la ricorrente avesse assunto parte del debito di una società terza, affiancandosi a questa, con concessione della garanzia ipotecaria. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1272 c.c., sostenendo che la dichiarazione era meramente ricognitiva e solo strumentale alla costituzione della garanzia ipotecaria. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché si risolve in una mera contrapposizione tra la personale lettura dell’atto pubblico e quella fatta propria dal giudice di merito, senza indicare in quale vizio di sussunzione sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 1272, 1361 e 1362 c.c., contestando l’esercizio di ermeneutica contrattuale compiuto dalla Corte d’appello, che aveva ricostruito la volontà di obbligarsi solidalmente. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha osservato che il giudice di merito ha espressamente individuato gli elementi che lo hanno indotto a ravvisare un’assunzione di debito, ricercando nel testo negoziale la volontà delle parti. Si tratta di un tipico accertamento di fatto, con una ricostruzione non implausibile, corroborata dalla precedente scrittura privata richiamata in sentenza.

La Corte territoriale ha altresì stigmatizzato il tentativo di dare una lettura atomistica dell’atto notarile, estrapolando una singola frase dal suo più ampio contesto. La censura, dunque, lungi dal chiarire quale canone ermeneutico sarebbe stato violato, si risolve nell’inammissibile prospettazione di un’interpretazione alternativa a quella scelta dal giudice di merito.

La Corte richiama Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 e Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, secondo cui non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa, dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. Non si provvede sulle spese, attesa la indefensio delle intimate, dandosi atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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