Nessuna nullità del contratto quadro per mancato adeguamento allo ius superveniens (Cass. civ. Sez. I n. 9195 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi nel tempo in ordine ai presupposti e ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti. Ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del previgente assetto regolativo non sono, per tale sola ragione, da considerarsi nulli. Il principio opera sul piano sostanziale e non è derogato dalla circostanza che il contratto sia stato stipulato sotto una disciplina legislativa e regolamentare poi modificata.
Il Fatto
La banca ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato la nullità del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto con il cliente nel 1992 e la conseguente nullità degli ordini di acquisto di bond argentini negoziati nel 2000, con condanna alla restituzione di una somma in favore dell’investitore, al netto della cedola percepita.
Il controricorrente ha resistito con controricorso. La questione approda in legittimità perché il giudice di appello ha ritenuto che il mancato adeguamento delle previsioni contrattuali al ius superveniens determinasse la nullità sopravvenuta del contratto quadro e degli ordini di acquisto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione di legge, censurando la sentenza laddove ha ritenuto che il mancato adeguamento allo ius superveniens — segnatamente il d. lgs. n. 415 del 1996 e il d. lgs. n. 58 del 1998 — comportasse la nullità del contratto quadro e dei relativi ordini di acquisto, pur pattuiti in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare previgente.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il proprio condivisibile insegnamento (Sez. I n. 21993 del 12/07/2022 e Sez. I n. 13117 del 12/05/2023), che intende espressamente ribadire. In tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi nel tempo in ordine ai presupposti e ai requisiti formali del contratto quadro non caducano, per la sola successione delle leggi nel tempo, i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti.
Ne deriva che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo non sono, per tale sola ragione, da considerarsi nulli. La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, avendo dichiarato la nullità sopravvenuta del contratto quadro per la semplice ragione del mancato adeguamento allo ius superveniens.
Il secondo motivo, concernente il malgoverno dei principi di interpretazione dei contratti, il terzo, relativo ai principi sull’esercizio dell’interesse protetto, e il quarto, sul malgoverno dei principi di interpretazione di atti non contrattuali, restano assorbiti dall’accoglimento del primo, essendo formulati per l’esclusa ipotesi di conferma dell’invalidità del contratto quadro e degli ordini di acquisto.
La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio secondo i principi esposti e regolerà le spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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