Inammissibile il ricorso che invoca una diversa valutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 31355 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è deducibile la censura che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, restando riservato al giudice di merito l’apprezzamento degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato della Corte di Cassazione sui vizi della motivazione, essendo preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto. Il riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché qualità e quantità della sostanza. Il diniego dell’attenuante è legittimo quando anche uno solo di tali elementi escluda che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’11 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi il travisamento della prova e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza del reato, nonché la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio ha ribadito che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 1997.

La Corte ha poi osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, è rimasta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura dei fatti e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, secondo il principio espresso da Sez. V n. 17905 del 2006. Ne deriva che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Su questa base, il ricorrente ha in realtà invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. Il motivo è dunque inammissibile perché non aggredisce la motivazione, ma il convincimento del giudice di merito.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (richiamata Sez. VI n. 1428 del 2017). Il giudice deve valutare tutti gli elementi normativamente indicati ed escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a negare la lieve entità, secondo Sez. VI n. 39977 del 2013. Nel caso concreto la Corte territoriale ha offerto motivazione adeguata, valorizzando aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio era svolta, e ha quindi legittimamente negato la fattispecie minore.

All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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