Inammissibile il travisamento della prova come motivo di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 18004 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può essere costruito sul travisamento della prova che attenga all’individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica. In tal caso il giudice di merito opera all’interno della propria valutazione dei fatti e la sua statuizione resta sottratta al sindacato di legittimità, ove sorretta da motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale. Solo il travisamento frutto di errore di percezione può essere fatto valere, ma con lo strumento della revocazione, non con il ricorso per cassazione. Ammettere la ricorribilità in tal caso trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Fatto
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato a una società il pagamento di una somma per merci fornite e non pagate. La società opponente ha chiesto la revoca del decreto, sostenendo di essere a sua volta creditrice della fornitrice per importi asseritamente versati in eccedenza a causa di errori di calcolo e di alterazioni delle fatture.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione, ritenendo corrette le fatture in possesso della fornitrice e non imputabile a quest’ultima, né al suo rappresentante commerciale, l’alterazione dei documenti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deducendo l’omessa considerazione di un fatto decisivo: una fattura alterata, offerta in comunicazione con la memoria istruttoria, risultava spedita via fax dalla stessa fornitrice, donde la prova che l’alterazione era avvenuta presso la sua sede.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha anzitutto respinto i tentativi della memoria illustrativa di sottrarre la fattispecie alla preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., per la presenza di una doppia conforme di merito. Sul punto ha richiamato le Sezioni unite n. 5792 del 2024, che — delineata la distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova — hanno ribadito che se il travisamento è frutto di errore di percezione soccorre la revocazione, mentre se attiene all’individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica resta un affare del giudice di merito.
Ha precisato che, una volta che il giudice abbia fondato la decisione su un dato probatorio considerato nella sua oggettività e abbia tratto da esso le proprie informazioni, con motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale, la statuizione poggia su basi razionali idonee a renderla accettabile. Diversamente opinando, il giudizio di legittimità si trasformerebbe in un terzo grado, nel quale la Corte avrebbe il potere di rifare daccapo il giudizio di merito.
Ha inoltre rilevato che la censura è formulata in maniera generica, senza soddisfare l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere l’esistenza del fatto omesso e il come e il quando esso fosse stato oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 215 cod. proc. civ., per non essere stata la fattura disconosciuta dalla controparte. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: è dedotto senza confronto con la sentenza impugnata, che aveva rilevato la difformità delle fatture e il loro formale disconoscimento; omette di ritrascrivere, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il contenuto delle dichiarazioni testimoniali; e investe questioni di fatto rimesse al giudice di merito. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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