Incarichi a soggetti in quiescenza: divieto tassativo e verifica in concreto (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 80 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, a soggetti già collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, trattandosi di norma limitatrice di diritti. Ne consegue che le attività consentite si ricavano a contrario dall’elencazione normativa. Il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già in quiescenza è legittimo solo se l’incarico sia effettivamente, e non elusivamente, escluso dal campo di applicazione del divieto. Non basta la non riconducibilità astratta allo schema vietato: occorre verificare che l’attività affidata non comporti, in concreto, lo svolgimento di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, in ordine alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, collocato in quiescenza dal 1 novembre 2023. L’esigenza nasce dal limitato numero di risorse professionali residue dopo il pensionamento di altre due unità.

L’incarico richiesto è temporaneo e straordinario, a titolo oneroso, finalizzato ad affiancamento, assistenza, supporto e formazione operativa del personale dell’ufficio tributi. Il Sindaco precisa che l’attività non consisterebbe in studio o consulenza, né in funzioni direttive o dirigenziali, ma in una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario. La richiesta è avanzata nel rispetto dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto i profili di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è ricevibile perché sottoscritta dal Sindaco, rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta riguarda l’interpretazione di una norma di finanza pubblica che pone limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa per il personale.

Il Collegio richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle autonomie, che distingue tra norme poste a presidio di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme con meri riflessi finanziari. Solo le prime rientrano nella funzione consultiva. La disposizione sull’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 appartiene alla prima categoria, presiedendo alla tutela degli equilibri finanziari degli enti locali.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo e gli indirizzi ministeriali. Le due circolari del 2014 e del 2015 non sono antitetiche ma si integrano: il divieto opera a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, rilevando l’oggetto dell’incarico, ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica, che comprimerebbe irragionevolmente i diritti dei soggetti in quiescenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza, non estendibile ad attività di mera condivisione o di mera assistenza.

Su questa base la Sezione conclude che non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato. La tassatività delle fattispecie vietate comporta che le attività consentite si ricavino a contrario. Occorre quindi verificare se gli incarichi da conferire non siano solo astrattamente estranei all’elencazione normativa, ma non comportino in concreto lo svolgimento di funzioni riconducibili agli incarichi vietati. Il riferimento è alla formazione operativa e all’affiancamento, che non integrano di per sé studio o consulenza.

La Corte segnala infine che l’incarico non deve porsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella recata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, correttamente richiamata dall’istante. Il parere resta nei limiti della funzione consultiva, offrendo coordinate ermeneutiche generali e astratte applicabili a fattispecie analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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