Improcedibile il conto del consegnatario per mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 98 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di uso abituale, addetto a un ufficio e tenuto alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia. In tale veste egli è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne consegue che non sussiste il presupposto normativo per la resa del conto giudiziale e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. Il discrimine va individuato nella funzione della giacenza: le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento dell’ufficio restano escluse dalla resa del conto, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa; ove invece la giacenza ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di funzionamento, si configura una vera e propria gestione di magazzino, soggetta al giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un consegnatario di beni mobili di un ente locale, relativamente a un esercizio finanziario. La relazione istruttoria del magistrato relatore ha prospettato al Collegio questioni preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità, rilevando che la gestione rendicontata non concerne beni per i quali sussista un debito di custodia.
Il consegnatario ha controdedotto con memoria, negando la propria qualifica di agente contabile e sostenendo che l’atto trasmesso consiste in un semplice inventario di beni di uso abituale, non custoditi in magazzini. All’udienza il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, per la sua natura promiscua, rimettendosi al Collegio sulla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso dell’ufficio cui sono addetti. Richiama poi l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte strettamente funzionali all’ufficio, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Da tale ricostruzione deriva il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una gestione contabile, con debito di custodia, obbligo restitutorio e soggezione al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative necessarie al loro ordinario funzionamento restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso esaminato i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Il Collegio conclude quindi che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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