Conti dei soci riferibili alla società a ristretta base familiare (Cass. civ. Sez. V n. 23938 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fiscali, le presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 operano anche per le società di capitali con riferimento alle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, purché ricorrano elementi sintomatici quali la ristretta compagine sociale e la stretta contiguità familiare tra amministratore, soci e intestatari dei conti. Il solo vincolo di parentela, tuttavia, non integra prova presuntiva qualificata della riferibilità delle movimentazioni alla società: occorre che l’Ufficio alleghi ulteriori indizi, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario è incompatibile o non giustifica le movimentazioni riscontrate, con conseguente riferibilità delle stesse al contribuente accertato. In caso di accertamento a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa e dei soci non sussiste litisconsorzio necessario, salvo che la società abbia optato per il regime di trasparenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un socio di una S.r.l. a ristretta base partecipativa. Alla società, sottoposta a verifica fiscale con indagini bancarie, erano stati accertati maggiori redditi, imputati per trasparenza al socio ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, confermando la legittimità dell’atto impositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale in materia di estensione delle indagini bancarie ai conti dei soci. Le presunzioni previste dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applicano alle società di capitali anche con riguardo ai conti intestati a soci o congiunti, in presenza di elementi sintomatici come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare.

Tale orientamento, osserva la Corte, deve però confrontarsi con quello che non reputa sufficiente, per acquisire i dati bancari di terzi, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o amministratore. L’Ufficio deve dimostrare la sussistenza di indizi idonei a far presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate sui conti personali.

Nel caso concreto, i giudici di appello si sono attenuti a tali criteri: hanno rilevato lo stretto vincolo familiare tra il socio-amministratore e l’altra socia, suo coniuge, e l’impossidenza dei soci, circostanza non contestata. Gli ingenti importi rinvenuti sui conti non trovavano quindi giustificazione nella capacità reddituale degli intestatari.

Infondata è anche la censura di ultrapetizione: l’atto impositivo, lungi dal fondarsi sull’appartenenza delle somme ai soci, riconduceva espressamente gli importi alla società per mancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito.

Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ne rileva l’inammissibilità per la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., essendovi doppia pronuncia di merito conforme. Sui restanti motivi, la Corte esclude il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, esclusa l’opzione per la trasparenza, ed esclude l’incidenza della pronuncia CEDU in materia di verifiche presso la sede. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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