Versamenti ingiustificati e presunzione di maggior reddito del professionista (Cass. civ. Sez. V n. 22458 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai versamenti ingiustificati su conti correnti bancari, prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera nei confronti di tutti i contribuenti e, in particolare, anche del lavoratore autonomo e del professionista. La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità della presunzione limitatamente ai prelevamenti, eliminando il riferimento ai «compensi», ma non ha inciso sulla presunzione relativa ai versamenti. Ne consegue che il professionista è onerato di provare analiticamente l’estraneità dei versamenti ai fatti imponibili, dimostrando che essi sono già inclusi nel reddito dichiarato o sono privi di rilevanza fiscale.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato, per l’anno d’imposta 2009, maggiori compensi non dichiarati e ritenute d’acconto non versate nei confronti di un professionista, partecipante al 50% in uno studio legale associato. Il recupero si fondava su due processi verbali di constatazione e su un accertamento analitico-induttivo ex artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando il mancato deposito dei processi verbali. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo provato lo svolgimento dell’attività in forma associata e legittima la motivazione per relationem dell’avviso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la nullità dell’avviso per motivazione carente e contraddittoria, oltre alla violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., per avere la Commissione applicato la presunzione bancaria a un libero professionista senza considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. La Corte dichiara il motivo infondato.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della presunzione legale relativa. La Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 limitatamente alle parole «o compensi», ritenendo irragionevole presumere che i prelievi ingiustificati del lavoratore autonomo siano destinati a investimento produttivo di reddito.
Tuttavia, l’eliminazione del riferimento ai compensi riguarda espressamente solo i prelevamenti. Per i versamenti ingiustificati sopravvive la presunzione di maggior reddito, opponibile a tutti i contribuenti, che possono contrastarla dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono irrilevanti. Nel caso di specie il rilievo contestato riguardava operazioni di versamento non giustificate.
Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: il vizio di insufficiente motivazione è stato espunto dalla riforma dell’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e residua il solo controllo sull’omesso esame di un fatto decisivo, qui non prospettato secondo gli oneri di allegazione fissati da Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014.
Il terzo motivo, anch’esso inammissibile, non si confronta con la sentenza impugnata, che aveva ricondotto il mancato deposito dei processi verbali a un disguido per errata formazione del fascicolo. La Corte richiama infine il principio di diritto delle Cass., Sez. U., n. 5792 del 2024 sul travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio esperibile nei limiti ivi indicati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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