Indebito pensionistico per cumulo irripetibile senza dolo e con buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 1 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico derivante dall’applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime non è ripetibile, perché il venir meno del presupposto normativo travolge la pretesa restitutoria anche per le situazioni sorte anteriormente alla declaratoria. L’indebito formatosi per effetto del superamento dei limiti di cumulo di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 è irripetibile quando il beneficiario del trattamento di reversibilità ha adempiuto agli obblighi di comunicazione e versa in buona fede, non essendo configurabile alcuna negligenza a suo carico. Decorso il termine annuale di revisione, il recupero resta subordinato alla valutazione dello stato soggettivo del percipiente. L’amministrazione che dispone di tutti gli elementi per la corretta liquidazione non può addossare al pensionato le conseguenze della propria inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un ex agente di custodia, percepiva una pensione privilegiata indiretta dal 1° luglio 1984. L’INPS, con nota del 19 luglio 2016, contestava un indebito di € 106.611,96 per omessa dolosa segnalazione di un rapporto di impiego pubblico instaurato dall’11 gennaio 1991, disposto sulla base del divieto di cumulo tra indennità integrativa speciale, tredicesima e adeguamenti perequativi. Con successiva nota del 10 gennaio 2017 l’importo veniva rideterminato in € 67.319,36 per effetto dell’applicazione della prescrizione quinquennale. La ricorrente impugnava entrambe le note, invocando l’irripetibilità dell’indebito maturato in lungo periodo senza proprio dolo. La Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 110/2017, sospendendo le ritenute.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente le due voci di indebito. Quanto alla prima, rileva che al momento dell’accertamento (2016) le norme poste a fondamento della pretesa restitutoria erano già state espunte dall’ordinamento per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 232/1992, nonché della n. 204/1992 in tema di IIS. Trattasi di sentenze di accoglimento che, ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30 legge n. 87/1953, non delimitando l’effetto retroattivo, vietano a chiunque di applicare le norme dichiarate incostituzionali anche a situazioni anteriori.
Ne deriva l’insussistenza dell’indebito per questa voce: manca il presupposto normativo, con declaratoria di irripetibilità. La Corte esclude rilievo alla circolare INPS richiamata dall’Istituto, che disciplina solo le modalità di erogazione per i pensionati che non avevano ancora percepito gli emolumenti, e non incide sul diritto a percepirli, che deriva direttamente dalla legge.
Sulla seconda voce, rideterminata in € 31.332,12, il giudice richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, secondo cui l’applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 implica accertamenti e revisioni periodiche, con termine annuale per la conclusione della procedura, decorso il quale il recupero resta subordinato alla buona fede del beneficiario che ha adempiuto agli obblighi di comunicazione.
Coordinando tali principi con l’art. 15 d.l. n. 78/2009 e con l’art. 35, comma 10 bis, d.l. n. 207/2008, la Corte rileva che dal maggio 2010 l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali è assolto con la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, residuando l’onere del modello RED solo in caso di omessa dichiarazione. Nel caso concreto la ricorrente ha provato di aver comunicato la percezione del reddito alla DPT di Bari nel 1996 e all’INPDAP negli anni 2004-2007, e di aver regolarmente presentato le dichiarazioni successive al 2008.
Non risultano comportamenti colposi, non è intervenuto alcun provvedimento che palesasse l’errore, e l’amministrazione disponeva di tutti gli elementi per la corretta liquidazione. Sussiste dunque il legittimo affidamento sulla correttezza del trattamento, con conseguente irripetibilità dell’indebito e restituzione delle ritenute operate, oltre interessi legali. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie e la lunga istruttoria.
Nota della Redazione
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