Intermediazione finanziaria: la violazione degli obblighi informativi non porta sempre alla risoluzione se l’investitore avrebbe investito comunque (Cass. 20364/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 20364 del 17 giugno 2026 (R.G. 13263/2022), camera di consiglio dell’11 giugno 2026 — Presidente Scoditti, Relatore Rolfi.

Il principio di diritto

In tema di intermediazione finanziaria, all’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario si ricollega una presunzione di sussistenza del nesso di causalità con il danno; presunzione non assoluta, che può essere superata dall’intermediario provando la concreta ininfluenza delle informazioni non trasmesse sulla scelta finale dell’investitore, il quale avrebbe comunque compiuto l’operazione (per esperienza propria o per informazioni acquisite aliunde).

In tali ipotesi l’inadempimento, pur formalmente sussistente, può essere valutato di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., poiché privo di incidenza causale sulla decisione dell’investitore: ne resta esclusa non solo la sussistenza del nesso col danno-conseguenza (art. 1223 cod. civ.), ma la stessa gravità dell’inadempimento idonea a giustificare la risoluzione del contratto. La gravità ex art. 1455 cod. civ. va accertata sempre in concreto, non in via generale e astratta.

Il fatto

Alcuni investitori agivano contro la banca intermediaria lamentando la violazione degli obblighi informativi nell’acquisto di titoli obbligazionari, chiedendo la risoluzione dei contratti con effetto restitutorio e il risarcimento del danno. La controversia, dopo un primo giudizio di legittimità, era stata rimessa alla Corte d’appello in sede di rinvio.

La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, escludeva la risoluzione e il risarcimento: pur a fronte dell’accertata inadempienza informativa, riteneva provato, con alto grado di probabilità, che gli investitori avrebbero comunque effettuato l’investimento (assortimento del portafoglio, condotta successiva). Gli investitori ricorrevano per cassazione.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. La presunzione del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno non è assoluta ed è superabile con prova contraria. Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danno presuntivamente ricollegato all’inadempimento informativo è il danno-conseguenza (art. 1223 cod. civ.): ove sia provato che il cliente avrebbe comunque investito, quel danno è escluso.

Ma la Corte precisa: quando l’informazione omessa è risultata ininfluente sulla scelta dell’investitore, l’inadempimento — privo di reale incidenza sulla decisione — può essere ritenuto di scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., così escludendo anche la risoluzione (e i conseguenti obblighi restitutori), non solo il risarcimento. La violazione va comunque presunta di “non scarsa importanza”, ma la presunzione cade se l’intermediario prova l’ininfluenza in concreto. La Corte d’appello si è conformata a tale principio: il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Per l’investitore, la violazione degli obblighi informativi non garantisce automaticamente la risoluzione del contratto e la restituzione del capitale: se emerge che avrebbe comprato comunque quei titoli — per esperienza, per la composizione del portafoglio, per la condotta successiva — l’inadempimento può essere giudicato di scarsa importanza, e la domanda cade sia sul risarcimento sia sulla risoluzione.

Per l’intermediario, la difesa efficace passa dall’onere della prova: spetta a lui dimostrare in concreto che le informazioni omesse non avrebbero cambiato la scelta dell’investitore. La gravità dell’inadempimento (art. 1455 cod. civ.) non si presume in astratto per ogni violazione informativa: si misura sull’interesse concreto dell’investitore a quella informazione, con accertamento di merito non sindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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