Inammissibile l’intervento del terzo a sostegno degli appellanti in materia erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 243 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti l’intervento di terzo è disciplinato dall’art. 85 c.g.c., che lo consente soltanto a chi intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero erariale, quando vi abbia un interesse meritevole di tutela. Ne deriva l’inammissibilità dell’intervento spiegato in favore della posizione degli appellanti, non rinvenendosi nel codice di giustizia contabile alcuna disposizione che lo permetta. Non soccorrono, a tal fine, l’art. 160 c.g.c., collocato nella disciplina dei giudizi pensionistici, né l’art. 185 c.g.c., che presuppone i casi di opposizione di cui all’art. 200 c.g.c.. L’intervento inammissibile non dà diritto al rimborso delle spese, e la parte pubblica che aderisca alle conclusioni dell’appellante ne determina l’accoglimento, restando assorbite le ulteriori censure.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Molise, che ha contestato agli amministratori e al segretario di un ente locale un danno erariale di oltre due milioni di euro. L’addebito riguardava la concessione e l’affidamento dei lavori di realizzazione, manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico, con il conseguente incasso, da parte del concessionario, di tariffe incentivanti maggiorate che sarebbero spettate di diritto al comune.
La Sezione regionale, con sentenza n. 45/2022, ha accolto parzialmente la domanda, rideterminando equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e condannando gli amministratori a 50.000 euro e il segretario a 10.000 euro. Gli appellanti hanno impugnato la decisione con plurimi motivi, dalla violazione dei principi del giusto processo all’assenza di danno e di colpa grave.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione affronta l’atto di intervento spiegato dalla società successore a titolo universale della concessionaria, per effetto di fusione per incorporazione, a sostegno delle ragioni degli appellanti. Il Collegio richiama il testo dell’art. 85 c.g.c. e ne trae una lettura univoca: solo gli interventi in favore della Procura erariale possono essere ammessi.
La società interveniente aveva invocato gli artt. 160 e 185 c.g.c.. La Corte ne rileva l’impertinenza. Il primo si colloca nella disciplina dei giudizi pensionistici; il secondo richiama i casi di opposizione di cui all’art. 200 c.g.c., estranei alla vicenda, che riguardano la tutela del terzo pregiudicato dalla sentenza o degli aventi causa in ipotesi di dolo o collusione.
Poiché l’intervento è stato svolto in favore degli appellanti, esso è dichiarato inammissibile, con esclusione del rimborso delle spese in relazione a tale posizione processuale. Nel merito, la Corte valorizza le conclusioni della Procura generale, che ha ritenuto non compiuta alcuna valutazione dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata e mancante l’elemento soggettivo dell’illecito erariale.
Aderendo la parte pubblica alle conclusioni degli appellanti, l’appello è accolto e la sentenza impugnata annullata. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni ed eccezioni. Quanto alle spese di difesa, liquidate in 10.300,00 euro a carico del GSE quale ente ritenuto danneggiato, si applica l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, stante l’identità di posizione processuale e di difensore degli appellanti.
Nota della Redazione
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