Passaggio di consegne tra agenti contabili e discarico del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 230 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile non può essere approvato e l’agente non può conseguire il discarico quando sia stato omesso il verbale di passaggio di consegne prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. Tale adempimento ha natura sostanziale e non formale: esso perimetra le gestioni di ciascun agente, consente la corretta imputazione di eventuali ammanchi e realizza l’interesse dell’amministrazione e dello stesso agente. La regolarità formale e contabile della gestione non supplisce alla mancanza del verbale, né l’amministrazione può ritenere che ulteriore documentazione contabile valga a sostituirlo, essendo richiesto l’intervento di un terzo rappresentante dell’amministrazione. Ove il passaggio di consegne manchi, la giurisprudenza contabile afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti per la confusione di gestione che ne deriva.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario di beni dell’amministrazione addetto alla gestione delle cartelle “Bingo”, reso per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e depositato in data 18.03.2021. Nel corso dell’esercizio si era verificato un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante.
Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava la regolarità formale e sostanziale della gestione, ma segnalava la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne previsto per legge e l’esistenza di un conto di ultima gestione contenente partite relative a gestioni precedenti del medesimo agente. L’agente contabile non presentava deduzioni difensive. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e per il non discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti, senza necessità di revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Si tratta di adempimento sostanziale, volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dell’agente.
La Corte rileva poi che la regolarità della gestione sotto il profilo formale e sostanziale, già indicata dal magistrato istruttore, non consente il discarico dell’agente a causa del mancato deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. La norma disciplina il passaggio dei beni mediante materiale ricognizione e prevede che della consegna sia redatto apposito verbale, con evidenziazione dei beni in uso precario o mancanti e segnalazione alla Procura regionale competente in quest’ultimo caso.
Il Collegio sottolinea come le disposizioni in materia, tra cui gli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1924, abbiano la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, così da consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. Ove il passaggio di consegne non sia avvenuto, la consolidata giurisprudenza contabile afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, con confusione di gestione e responsabilità per deterioramenti, ammanchi o dispersioni di cui sia incerto il momento storico.
La Corte esclude infine che le indicazioni dell’amministrazione, secondo cui ulteriore documentazione contabile avrebbe potuto supplire alla mancanza del verbale, siano dirimenti. L’adempimento richiede l’intervento, oltre che dell’agente cessante e di quello subentrante, anche di un terzo rappresentante dell’amministrazione, tenuto a riscontrare fattivamente la correttezza dei dati e non a prendere atto solo formalmente di quanto ricavabile da altra documentazione.
Ne consegue che il conto giudiziale non può essere approvato e l’agente non può essere discaricato, con dichiarazione di irregolarità del conto e nessuna statuizione sulle spese, in assenza di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.