Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie e motivazione dell’avviso ICI (Cass. civ. Sez. V n. 3724 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni tributarie hanno carattere afflittivo e non si trasmettono agli eredi, quale corollario del carattere personale della responsabilità, a differenza delle sanzioni civili, per le quali opera il principio generale della trasmissibilità. La relativa questione è rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario di irrogare le sanzioni. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento si ritiene assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni sull’idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria. Le delibere comunali, in quanto atti generali a pubblicità legale, non sono soggette all’obbligo di allegazione, essendo la loro conoscibilità presunta, anche quando il rinvio per relationem sia multiplo.

Il Fatto

Un Comune ha notificato all’originario contribuente, cui sono subentrati iure hereditatis gli odierni ricorrenti, un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativa a un terreno, sul presupposto della sua destinazione edificatoria. Il contribuente aveva sostenuto la destinazione agricola dell’area e non aveva versato l’imposta.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. Il Comune ha appellato, sostenendo l’edificabilità del terreno in base al PRG adottato. La Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame, affermando che l’edificabilità ai fini ICI dipende dalla qualificazione del PRG adottato, a prescindere dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi, e ha ritenuto congruo il calcolo comunale. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e delle norme sull’ICI, per la pretesa insufficienza della motivazione dell’avviso. La Corte lo rigetta. La motivazione ha la funzione di delimitare le contestazioni dell’Ufficio e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa. L’obbligo è assolto con l’enunciazione dei presupposti e delle risultanze, restando la concreta idoneità del criterio questione di prova. L’avviso recava consistenza, destinazione urbanistica, tipizzazione secondo i piani regolatori, valore unitario e riferimenti alle delibere e al regolamento comunale. Le delibere comunali, atti generali a pubblicità legale, non richiedono allegazione, anche in caso di rinvio per relationem multiplo.

Il secondo e il terzo motivo concernono l’omessa pronuncia sulla pretesa sostituzione del parametro di accertamento e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte li dichiara inammissibili. Non sussiste omissione di pronuncia, poiché la CTR ha esaminato la questione ritenendola irrilevante; il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni di natura processuale. Le censure sul valore dell’area sollecitano una diversa lettura delle risultanze processuali, sottratta al sindacato di legittimità.

Il quarto motivo, sulla violazione delle presunzioni legali, è anch’esso inammissibile, perché l’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito, controllabile solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica.

Il quinto motivo è invece fondato. Le sanzioni tributarie hanno carattere afflittivo e destinazione generale; la trasmissibilità agli eredi è prevista solo per le sanzioni civili, mentre per le altre opera il principio di intrasmissibilità, corollario del carattere personale della responsabilità. Sul piano procedurale, la questione è rilevabile d’ufficio, attenendo alla fattispecie costitutiva del diritto di irrogare la sanzione.

Accolto il quinto motivo, assorbito il ricorso incidentale condizionato e respinti gli altri, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con esclusione della trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento delle sanzioni. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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