L’ascolto del minore in appello non va rinnovato automaticamente (Cass. 1857/2026)

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 1857 del 27 gennaio 2026 (R.G. n. 11146/2025) – Presidente Laura Tricomi, Relatore Rosario Caiazzo; decisione del 17 dicembre 2025.

Il principio

L’ascolto del minore è un diritto personalissimo e non un adempimento burocratico, ma la sua rinnovazione in appello non è automatica. Per i minori infradodicenni, in mancanza di una richiesta specifica che indichi le ragioni e i temi dell’audizione, il giudice non è tenuto a motivarne espressamente l’omissione.

La vicenda

In un procedimento relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale e ai rapporti tra tre figli minori e la madre, la Corte d’appello aveva predisposto un progetto graduale di riavvicinamento, coinvolgendo servizi sociali e professionisti. Il padre contestava, fra l’altro, il mancato ascolto dei minori in secondo grado e il bilanciamento tra bigenitorialità e loro interesse superiore.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’audizione può essere omessa quando è contraria all’interesse del minore o manifestamente superflua; la reiterazione può persino arrecare un pregiudizio emotivo se non porta alcun beneficio ulteriore. Nel caso concreto non era stata formulata in appello un’istanza specifica e non erano emerse questioni nuove che rendessero necessario un nuovo ascolto.

La Corte territoriale aveva inoltre compiuto un esame concreto del rapporto tra bigenitorialità e interesse dei figli. L’affidamento esclusivo resta eccezionale e richiede una rigorosa prova della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore.

Ricadute operative

  • L’ascolto del minore è un diritto partecipativo, non una semplice prova.
  • La rinnovazione in appello va valutata caso per caso.
  • Per l’infradodicenne l’istanza deve indicare ragioni e temi specifici.
  • La bigenitorialità non opera come automatismo, ma l’affidamento esclusivo richiede un rigoroso riscontro probatorio.

Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 1857 del 27 gennaio 2026.

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