Lesioni colpose in ambiente di lavoro e pena alternativa (Cass. pen. n. 34696/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi concretamente prevedibili, anche quelli derivanti da normali modalità di svolgimento della prestazione, e ad adottare le misure di prevenzione necessarie, non potendo demandare ai lavoratori iniziative autonome ed estemporanee. La condotta del lavoratore, anche se imprudente, interrompe il nesso di causalità solo quando si collochi al di fuori dell’area di rischio tipica della lavorazione; nel caso di infortunio causato da scivolamento su pavimento bagnato, la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’assenza di pavimentazione antisdrucciolevole integrano la colpa del datore di lavoro, se il rischio era prevedibile. Ai sensi dell’art. 590, comma 3, cod. pen., per le lesioni colpose gravi derivanti da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, la pena è alternativa (reclusione da tre mesi a un anno O multa da euro 500 a euro 2.000), e l’applicazione congiunta di entrambe le pene è illegale, determinando l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Un panettiere, dipendente di una società di cui l’imputato era legale rappresentante e datore di lavoro, mentre accendeva il forno di cottura, scivolava sul pavimento bagnato, riportando la lussazione del gomito sinistro e il distacco parcellare dell’olecrano, con astensione dal lavoro per 90 giorni e un’inabilità permanente stimata nell’8%. L’infortunio era avvenuto in un laboratorio dove, durante la preparazione degli impasti, poteva accidentalmente sversarsi acqua, rendendo il pavimento scivoloso. Il GIP condannava l’imputato per lesioni colpose gravi, per violazione dell’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008 (omessa redazione del DVR) e dell’art. 64 del medesimo decreto (mancata adozione di misure antisdrucciolevoli), irrogando la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa. La Corte d’appello di Cagliari confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza del nesso di causalità tra l’omissione e l’evento, e l’illegalità della pena per l’applicazione congiunta della reclusione e della multa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo al nesso di causalità, e ha accolto il secondo, sulla illegittimità della pena. Sul nesso causale, ha richiamato il principio della doppia conforme e ha ritenuto immune da vizi il ragionamento della Corte territoriale. La Corte d’appello aveva accertato che il rischio di scivolamento era prevedibile e connaturato alla lavorazione (sversamento accidentale di acqua durante l’impasto), che il pavimento era di gres liscio e scivoloso, e che non esisteva alcun DVR né misure di prevenzione specifiche (pavimentazione antisdrucciolevole, segnaletica, indicazioni ai dipendenti). Le cautele adottate autonomamente dai lavoratori (asciugatura e avvisi reciproci) non erano sufficienti e non potevano supplire all’omissione del datore di lavoro, poiché il rischio insito nella lavorazione non era stato né valutato né gestito. La Cassazione ha inoltre ribadito che la condotta del lavoratore, anche se imprudente, interrompe il nesso causale solo quando si colloca al di fuori dell’area di rischio tipica della prestazione, mentre nel caso di specie l’evento era riconducibile proprio a quella area.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’art. 590, comma 3, cod. pen., per le lesioni colpose gravi da violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, prevede la pena alternativa della reclusione da tre mesi a un anno O della multa da euro 500 a euro 2.000. L’applicazione congiunta di entrambe le pene costituisce una pena illegale, non emendabile con la correzione dell’errore materiale, e comporta l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la rideterminazione della pena. La Corte ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., disponendo il rinvio solo per la pena.
Implicazioni Pratiche
- Nesso causale e DVR: il difensore del datore di lavoro non può eccepire la mancanza di nesso causale tra l’omessa redazione del DVR e l’infortunio, se il rischio (es. scivolamento) è concretamente prevedibile e l’omissione ha impedito l’adozione di misure di prevenzione; la valutazione del rischio è un obbligo primario e non delegabile, e la mancata adozione del DVR è di per sé indice di colpa generica.
- Condotta del lavoratore e area di rischio: per escludere il nesso causale, il difensore deve dimostrare che l’infortunio sia avvenuto per una condotta del lavoratore del tutto eccentrica rispetto alle normali modalità di lavoro, non prevedibile dal datore di lavoro; la semplice prassi di asciugare il pavimento o di avvisare i colleghi, se non imposta dal datore, non interrompe il nesso causale, poiché rientra nell’area di rischio tipica.
- Pena illegale e impugnazione: in caso di condanna per lesioni colpose gravi, il difensore deve verificare se il giudice abbia applicato congiuntamente reclusione e multa, poiché la pena è alternativa; l’eccezione di illegalità della pena può essere sollevata in ogni stato e grado, e determina l’annullamento della sentenza solo sul trattamento sanzionatorio, con rinvio per la rideterminazione, ferma restando la responsabilità penale.
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Nota della Redazione
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