Platea dei licenziandi limitata per residenza e non per fungibilità delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1486 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari della procedura ai soli addetti a una determinata unità produttiva è legittima a condizione che il datore di lavoro indichi nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991 le ragioni oggettive che giustificano la limitazione e le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità vicine. La scelta non può fondarsi su un criterio, come la vicinanza della residenza al luogo di lavoro, che non è obiettivamente valutabile e che dipende dalle libere determinazioni del lavoratore. È illegittima la limitazione della platea quando gli addetti prescelti svolgono mansioni fungibili con quelle dei dipendenti di altre sedi, non assumendo rilievo la dislocazione territoriale o la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento.

Il Fatto

Una società operante nel settore sociosanitario, con diverse strutture sparse sul territorio, avvia una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei lavoratori da espellere ai soli addetti a una singola struttura. Nella comunicazione di apertura la società richiama l’esigenza dell’agevole e comoda raggiungibilità delle unità produttive da parte del personale.

Alcuni lavoratori impugnano i licenziamenti. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ne dichiara l’illegittimità e condanna la datrice di lavoro, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità. La società ricorre in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la regola generale dell’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991: l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale. La giurisprudenza di legittimità ammette che la platea possa essere limitata agli addetti a un reparto, settore o sede, ma solo se il datore indichi nella comunicazione le ragioni della limitazione e quelle per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità vicine, onde consentire ai sindacati di verificare l’effettiva necessità dei licenziamenti.

La delimitazione della platea non può essere l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore, ma deve trovare fondamento in esigenze tecnico-produttive adeguatamente esposte e coerenti con le indicazioni della comunicazione. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito della scelta.

La Corte richiama un orientamento consolidato (tra le più recenti Cass. n. 20671 e n. 22040 del 2023): è esclusa la sussistenza delle esigenze giustificative ove i lavoratori da licenziare siano idonei, per esperienze acquisite e pregresso svolgimento dell’attività in altri reparti, a occupare le posizioni di colleghi addetti ad altre sedi. L’individuazione della platea non può coincidere automaticamente con gli addetti all’unità da sopprimere, senza specificazione delle mansioni effettivamente svolte e della loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori.

Quanto al criterio concretamente utilizzato, la Corte ribadisce che non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio del lavoratore esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi e interferenza sull’assetto organizzativo: tra i parametri dell’art. 5 legge n. 223 del 1991 non rientrano la sopravvenienza di costi aggiuntivi né la dislocazione territoriale delle sedi (Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 22040 del 2023).

Su queste basi la sentenza impugnata è giudicata conforme agli esposti orientamenti. Le censure della ricorrente non evidenziano reali errori di diritto, ma contestano l’interpretazione della comunicazione di apertura e la natura oggettiva del criterio adottato, profili che involgono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame dell’offerta di trasferimento volontario, è inammissibile, perché quel fatto risulta specificamente considerato nella sentenza impugnata. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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