Licenziamento disciplinare: nulla la sentenza che attenua la stessa condotta che ha definito di massima gravità (Cass. Lavoro 3261/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3261 del 13 febbraio 2026 (R.G.N. 2616/2025) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.
Il principio di diritto
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 54 d.l. n. 83 del 2012), il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nel suo “minimo costituzionale”: rileva la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile — purché il vizio emerga dal testo della sentenza. È nulla, per contrasto insanabile, la pronuncia che qualifica la condotta come di “massima gravità” valorizzando la professionalità del lavoratore e, al tempo stesso, la ritiene attenuata proprio dal contesto lavorativo cui quella professionalità dovrebbe far fronte.
Il fatto
Un’operatrice socio-sanitaria, socia lavoratrice di una cooperativa, veniva licenziata per giusta causa — per aver preso per i capelli una paziente e averle fatto sbattere il viso contro una parte metallica, procurandole ecchimosi — ed esclusa dalla società. Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Perugia, accertata l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità (valorizzando l’incensuratezza della lavoratrice e il particolare contesto assistenziale, fonte di stress), dichiarava risolto il rapporto e condannava la cooperativa a sei mensilità ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015. Ricorrevano entrambe le parti.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale della cooperativa. Richiamato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 13977 del 2019), rileva un contrasto irriducibile all’interno della sentenza d’appello: da un lato essa definisce l’aggressione a una paziente disabile come condotta di “massima gravità” — inquadrabile tra le ipotesi che la stessa contrattazione collettiva ritiene incompatibili con la prosecuzione del rapporto — proprio in ragione della professionalità dell’operatrice; dall’altro fa del medesimo elemento un fattore di attenuazione. La Corte territoriale non spiega come il contesto lavorativo possa incidere sulla “massima gravità” già affermata, quando è proprio la professionalità dell’operatrice a dover fronteggiare quel contesto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
È invece rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice. Sul preteso mutamento della contestazione disciplinare (art. 7 legge n. 300 del 1970), è irrilevante che il viso della paziente sia stato fatto sbattere contro la testiera del letto o contro il bordo metallico della carrozzina: si tratta di un dettaglio che non muta la materialità del fatto, né sul piano oggettivo né su quello intenzionale, e non pregiudica il diritto di difesa. La censura sulla motivazione in punto di prova della condotta è inammissibile, perché sollecita un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie precluso in sede di legittimità.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce che il giudizio di proporzionalità del licenziamento deve essere internamente coerente: uno stesso elemento — qui la professionalità dell’operatrice — non può essere usato prima per aggravare e poi per attenuare la condotta. Per il datore di lavoro è una leva concreta di impugnazione quando il giudice del merito annulla la sanzione espulsiva con argomenti che si elidono a vicenda. Sul piano processuale, conferma i confini stretti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l’irrilevanza dei dettagli fattuali che non incidono sul nucleo della condotta contestata.
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