Sosta non pagata: è illecito amministrativo, non inadempimento contrattuale, anche se il parchimetro non accetta pagamenti elettronici (Cass. 3273/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 3273 del 13 febbraio 2026 (R.G.N. 24577/2021; udienza pubblica del 1° luglio 2025) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Luca Varrone.

In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, il mancato pagamento del ticket orario — come il prolungamento oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa — non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7, comma 15, del codice della strada, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta. L’estensione ai parchimetri dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici non ha abrogato la norma sanzionatoria né legittima la sosta gratuita: il mancato adeguamento del Comune rileva solo come possibile prova della mancanza di colpa nell’inosservanza dell’obbligo.

Il fatto

Il proprietario di un veicolo si opponeva al verbale con cui la Polizia Municipale di Torre del Greco aveva contestato la sosta senza esposizione del titolo di pagamento. Giudice di pace e Tribunale di Torre Annunziata rigettavano l’opposizione e l’appello: il mancato pagamento della tariffa integrava un illecito amministrativo ex art. 7, comma 15, del codice della strada, e l’obbligo del Comune di abilitare i parchimetri al pagamento elettronico — esteso a tali dispositivi dal comma 901 della legge n. 208 del 2015, che richiama l’art. 15, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012 — non legittimava la sosta gratuita, restando il pagamento elettronico solo una delle modalità di adempimento, concorrente con il contante. L’opponente ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il comma 901 avrebbe tacitamente abrogato la norma sanzionatoria e che, non avendo il Comune predisposto i dispositivi elettronici, mancava il potere di irrogare la sanzione.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. La tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 7, comma 15, del codice della strada ad opera del comma 901 della legge n. 208 del 2015 è infondata: quest’ultima norma si limita a estendere anche ai dispositivi di controllo della durata della sosta (art. 7, comma 1, lett. f, del codice della strada) la necessità di consentire il pagamento con mezzi diversi dal contante, senza incidere sulla fattispecie sanzionatoria. La sosta senza pagamento del ticket, o protratta oltre l’orario pagato, non è inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo — evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata (già Cass. n. 16258 del 2016) — sicché è estranea la disciplina contrattuale invocata (art. 1460 c.c.). Non vi è stata alcuna abrogazione della norma sanzionatoria: il mancato adeguamento del dispositivo al pagamento elettronico rileva soltanto come possibile prova della mancanza di colpa, a condizione che il trasgressore alleghi e dimostri non solo la mancata abilitazione ai pagamenti elettronici, ma anche l’impossibilità oggettiva di adempiere con altri mezzi, procurandosi la moneta con l’ordinaria diligenza, avuto riguardo alle circostanze concrete. Nel caso di specie nulla era stato allegato sulle ragioni del mancato pagamento con contante.

La Corte ha rigettato il ricorso; nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato, con dovere di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La sentenza fissa la corretta qualificazione della sosta non pagata: si tratta di un illecito amministrativo da codice della strada, non di un rapporto contrattuale tra automobilista e Comune, con la conseguenza che non sono invocabili istituti civilistici come l’eccezione di inadempimento. L’obbligo, per i Comuni, di abilitare i parchimetri al pagamento elettronico resta fermo, ma la sua violazione non rende gratuita la sosta né priva l’ente del potere sanzionatorio. Per l’automobilista, il mancato funzionamento del pagamento elettronico può rilevare solo come prova dell’assenza di colpa, e a condizioni rigorose: occorre allegare e dimostrare l’impossibilità oggettiva di pagare in contanti secondo l’ordinaria diligenza, tenuto conto del luogo e delle circostanze concrete della sosta.

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