Litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5555 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium sussiste perfetta correlazione quanto al rapporto processuale. Il rapporto non può costituirsi dinanzi al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata. La citazione in riassunzione davanti al giudice designato non è atto d’impugnazione, ma atto d’impulso processuale, che dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione, a prescindere dalla natura scindibile o inscindibile della causa. Pur potendo il giudizio di rinvio ritenersi tempestivamente instaurato con la citazione di una sola parte, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio verso gli altri litisconsorti. La mancata ottemperanza nel termine perentorio assegnato rende inammissibile la riassunzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni civili per omissione contributiva. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che aveva respinto l’opposizione. Con una precedente pronuncia la Corte aveva accolto il ricorso, cassando la decisione di merito e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione. La Corte aveva affermato che le sanzioni civili per omissione contributiva non sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo, mancando l’intenzione specifica di non versare i contributi richiesta dall’art. 116, comma 8, lett. b), cod. proc. civ.
Nel giudizio di rinvio la società ha riassunto la causa. All’udienza ha chiesto di integrare il contraddittorio verso l’agente per la riscossione, subentrato alle società del gruppo Equitalia ormai estinte, perché la notifica era stata effettuata a una società già cancellata. I giudici del rinvio hanno assegnato un termine perentorio. Non essendo stato eseguito l’incombente, la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., sostenendo che l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determina l’interruzione dei processi pendenti né impone la costituzione del nuovo ente, poiché la sentenza resa verso il predecessore dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore.
La Corte ricostruisce il quadro processuale. La riassunzione davanti al giudice del rinvio non è atto d’impugnazione, ma atto d’impulso processuale. Per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, essa dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Irrilevanti restano la natura scindibile o inscindibile della causa e l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio.
Da tale premessa deriva la conseguenza processuale. Il giudizio di rinvio può ritenersi tempestivamente instaurato anche con la citazione di una sola parte nel termine di legge. Tuttavia il giudice adito, applicando i principi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio verso le altre parti non notificate. La riassunzione verso un solo litisconsorte evita la decadenza solo se quella verso gli altri avviene nel termine assegnato. Il processo si estingue in caso di mancata integrazione nel termine perentorio.
La Corte richiama il proprio orientamento, ribadito di recente, secondo cui è dirimente il rilievo che non sia stato eseguito l’ordine impartito dal giudice, peraltro su impulso dell’odierna ricorrente, al fine di ripristinare il litisconsorzio necessario. L’elemento su cui si incentra la decisione impugnata non è l’interruzione del processo, ma la necessità di riattivare il rapporto processuale nei confronti di quella che, al momento della riassunzione, era la giusta parte, individuata in modo univoco dalla legge. Su tale inottemperanza si incardina la declaratoria d’inammissibilità.
La Corte esclude poi di poter esaminare gli argomenti svolti nella memoria illustrativa, che ampliano il tema del decidere delineato nel ricorso: la deduzione di una notifica sostanzialmente rivolta al nuovo ente e la censura di omesso esame di fatto decisivo esorbitano dall’unico motivo articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è quindi respinto. Non si regolano le spese, essendo l’agente per la riscossione rimasto intimato e l’INPS essendosi limitato a conferire procura senza attività difensiva sostanziale.
Nota della Redazione
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