Disconoscimento della scrittura privata e mancata istanza di verificazione: il lavoratore non può avvalersi del contratto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11358 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., non richiede formule sacramentali o vincolate, dovendo soltanto rivestire i caratteri della specificità e della determinazione e non risolversi in espressioni di stile. La valutazione di ciò che integra disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. In assenza di istanza di verificazione, la parte che ha prodotto la scrittura non può avvalersene; l’istanza può tuttavia essere anche implicita, quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento. La deduzione della natura fittizia del rapporto di lavoro, basata su un’attività illecita ascritta a un terzo, non integra un’eccezione di simulazione ai sensi dell’art. 1414 c.c., con conseguente esclusione di qualsiasi inversione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Il Fatto

Il lavoratore agiva in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento di retribuzioni non corrisposte, mensilità aggiuntive e TFR, sulla base di un contratto di assunzione a tempo determinato. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, la rigettava integralmente. La società, fin dal primo grado, aveva contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo di non aver mai sottoscritto il contratto, che sarebbe stato stipulato dal suo consulente commercialista, rivelatosi infedele, il quale aveva posto in essere assunzioni illecite di soggetti che non avevano mai prestato attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente il tema del disconoscimento della scrittura privata. Il ricorrente censurava la sentenza d’appello per aver ritenuto operante il disconoscimento della sottoscrizione del contratto, pur in assenza di una formula esplicita. Sul punto, la Corte chiarisce che il disconoscimento non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che esso sia specifico e determinato, come nel caso in cui la parte convenuta neghi che la sottoscrizione provenga dal proprio legale rappresentante, indicando anzi come verosimile autore un terzo. Tale valutazione, in quanto giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla mancata istanza di verificazione, la Corte ricorda il consolidato orientamento per cui l’istanza può essere anche implicita, quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento. Nel caso di specie, però, il lavoratore aveva esplicitamente riconosciuto di non aver mai avanzato tale richiesta. In ogni caso, il Collegio osserva come l’istruttoria svolta in primo grado avesse comunque pienamente riguardato il profilo della sottoscrizione, essendo emerso che il lavoratore stesso, in sede di libero interrogatorio, aveva dichiarato di non ricordare chi avesse firmato il contratto per conto della società.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, in quanto volto a censurare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la valutazione del contenuto di documenti (lettera di licenziamento e certificazione del Centro per l’Impiego), che la Corte di merito aveva invece esaminato e motivatamente superato, escludendo che provassero l’esistenza del rapporto. Tale accertamento probatorio è insindacabile in sede di legittimità.

Infine, la Corte rigetta il terzo motivo, escludendo qualsiasi inversione dell’onere probatorio. La società, nel costituirsi, non aveva eccepito la simulazione del contratto nel senso tecnico di cui all’art. 1414 c.c., ma aveva dedotto che il rapporto non fosse mai esistente, né come atto né come rapporto, essendo l’assunzione il frutto di un’attività illecita del commercialista. La sentenza impugnata, basandosi su tale ricostruzione, risulta pertanto coerente con le risultanze istruttorie e correttamente applica la regola dell’onere della prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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