Ripartizione competenze Stato e autonomie su regolazione livelli invaso lago (Cass. civ. Sez. Un. n. 7001 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regolazione dei livelli di invaso di un grande lago naturale, pur connessa a un’opera di sbarramento, non rientra nella materia delle infrastrutture e della pianificazione delle opere idrauliche, bensì nella gestione del demanio idrico, che l’art. 86 del d.lgs. n. 112/1998 attribuisce alle regioni e agli enti locali competenti per territorio. Le competenze statali e ministeriali investono esclusivamente la sicurezza dello sbarramento e la struttura della diga. L’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 assegna all’Autorità di bacino distrettuale le competenze regionali in materia di risorse idriche; gli atti di indirizzo e pianificazione sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente, che coordina e sovrintende anche l’attività del consorzio concessionario. Ne consegue che la prosecuzione di una sperimentazione sui livelli estivi di invaso, senza modifica dell’atto di concessione e senza incremento del livello massimo, appartiene legittimamente alla sfera regionale e distrettuale.

Il Fatto

Alcuni comuni rivieraschi del Lago Maggiore e la provincia territorialmente competente hanno impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione con cui l’Autorità di bacino distrettuale aveva approvato il proseguimento, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione sull’innalzamento estivo del livello di invaso del lago, entro i valori già sperimentati, con innalzamento ulteriore in caso di severità idrica media o alta.

Gli enti locali hanno dedotto che il potere di incidere sui livelli di regolazione spettasse al Ministero delle Infrastrutture, che la delibera si fondasse su una travisata ricostruzione dei fatti e su un’omessa considerazione degli apporti partecipativi, e che il provvedimento violasse il principio di precauzione e il corretto bilanciamento degli interessi. Il Tribunale ha respinto la domanda; di qui il ricorso alle Sezioni Unite. Resisteva il consorzio concessionario, unitamente al parco regionale e alle amministrazioni statali.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno anzitutto ritenuto ammissibile il ricorso, ribadendo che nelle materie disciplinate dall’art. 143 del r.d. n. 1775/1933 il ricorso alle Sezioni Unite è esperibile anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non solo per incompetenza ed eccesso di potere.

Nel merito, la Corte ha confermato la lettura del giudice di prime cure. La distinzione decisiva corre tra la materia delle dighe, affidata allo Stato, e la gestione del demanio idrico, riservata a regioni ed enti locali. Il Registro italiano dighe, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 2, comma 171, del d.l. n. 262/2006, provvede alla sola approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo: si tratta di funzioni di sicurezza infrastrutturale e idraulica, non di poteri sulle concessioni e sulla gestione delle risorse idriche.

La Corte ha respinto l’assunto secondo cui un passaggio della delibera impugnata, che demanda al Ministero la cura dell’istruttoria per la definizione stabile della nuova regola di gestione, attestasse la competenza ministeriale. Quella previsione non modifica il disciplinare di concessione: la sperimentazione è proseguita ai medesimi livelli della precedente delibera, senza incremento del livello massimo, e l’eventuale definizione stabile costituirà l’ultimo passaggio, del tutto eventuale, subordinato all’esito favorevole della sperimentazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso ogni carenza assoluta di motivazione, rilevando che il Tribunale ha dato conto degli apporti partecipativi e delle osservazioni critiche, considerandole non ostative al prosieguo della sperimentazione. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le censure sul principio di precauzione e sul bilanciamento degli interessi contestavano accertamenti di fatto, senza specificare le violazioni di diritto, così sollecitando un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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