Mancato esame di documento e riassunzione ex art. 622 c.p.p. (Cass. civ. Sez. III n. 25800 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il documento trascurato deve offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a base del convincimento del giudice di merito. La censura deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. È fondato il motivo che alleghi la presenza del documento nel fascicolo telematico, quando l’erroneo convincimento sulla sua mancanza abbia determinato il rigetto dell’istanza di rimessione in termini.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un giudizio penale: il Tribunale assolveva l’imputato dai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, minacce e lesioni, e la Corte d’appello confermava l’assoluzione. La parte offesa, costituitasi parte civile, ricorreva per cassazione e la Corte, con sentenza n. 1626/2022, annullava la decisione agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente in grado di appello, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto il giudizio, la ricorrente formulava in via preliminare istanza di rimessione in termini. La Corte d’appello, quale giudice del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., rilevava la mancata riassunzione nel termine, rigettava l’istanza e dichiarava l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, compensando le spese. Avverso tale decisione la parte offesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame del documento allegato all’atto di citazione in riassunzione, riferito alla corrispondenza con la cancelleria della Corte di cassazione. La Corte d’appello aveva affermato che la parte non avesse prodotto il documento richiamato, escludendo così la dimostrazione dell’incolpevole decadenza.
La Corte di legittimità richiama il principio, più volte affermato, secondo cui il mancato esame di un documento è denunciabile solo se determina omissione di motivazione su un punto decisivo. Il documento non esaminato deve offrire prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie, sì da privare di fondamento la ratio decidendi. La censura deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per cui il documento trascurato avrebbe senza dubbio condotto a decisione diversa.
Nella specie, la Corte ritiene che la censura contenga tale indicazione di decisività. Il documento, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, era presente nel fascicolo processuale telematico. Proprio l’erroneo convincimento circa la sua mancanza ha determinato il rigetto dell’istanza di rimessione in termini.
La stessa Corte d’appello aveva ammesso che la valutazione di quel documento avrebbe consentito di ritenere fondata la rimessione in termini. Il suo esame avrebbe permesso di verificare la corrispondenza tra il dispositivo notificato al difensore e la richiesta di copia della sentenza avanzata alla cancelleria. Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento dei restanti.
Nota della Redazione
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