Prescrizione tassa automobilistica decorre dalla definitività dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 17684 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica, la prescrizione triennale del credito erariale, prevista dall’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, momento in cui l’atto diviene definitivo ed esigibile per mancata impugnazione. Il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. impedisce di far decorrere la prescrizione nel periodo in cui il diritto non può essere fatto valere, sicché la decorrenza non può essere anticipata alla notifica dell’atto impositivo né posticipata al 31 dicembre dell’anno di scadenza. Una volta interrotta la prescrizione dalla notifica dell’accertamento, il nuovo termine non va ancorato al 31 dicembre, in assenza di espressa previsione normativa, ma decorre dalla definitività dell’atto impositivo.

Il Fatto

La Regione Puglia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritto il credito relativo a una cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica per l’anno 2009, emessa nei confronti di una contribuente.

La pretesa erariale trovava origine in un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2012 e divenuto definitivo per mancata impugnazione nel febbraio 2013. La cartella di pagamento era stata notificata all’inizio del 2016. La questione approda in Cassazione per la rilevanza nomofilattica riconosciuta dal Collegio, che aveva rimesso la causa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su due motivi: violazione dell’art. 5, d.l. n. 953/1982, per aver ritenuto spirato il credito con il decorso di tre anni anziché con l’intero terzo anno successivo a quello del pagamento; e violazione degli artt. 2935 e 2945 cod. civ., per aver fissato la decorrenza del nuovo periodo prescrizionale alla notifica dell’avviso anziché al sessantesimo giorno successivo.

La Corte muove dalla norma di riferimento, che fissa la prescrizione al compimento del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Sul dies a quo il Collegio rileva l’assenza di un orientamento unitario nella giurisprudenza di legittimità, essendo la decorrenza ricollegata ora allo spirare del termine per impugnare l’atto, ora alla data di notifica dell’accertamento.

Il Collegio aderisce all’indirizzo, già espresso in un precedente deliberato nella medesima udienza, secondo cui il decorso della prescrizione comincia solo quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.. Nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, perché non è decorso il sessantesimo giorno dalla notifica, la pretesa non è esigibile e il termine non può decorrere. La definitività dell’atto impositivo, per mancata impugnazione, segna dunque il momento da cui il credito diventa incontestabile ed esigibile, come confermato da orientamenti consolidati anche in materia di IVA.

Quanto allo spirare del triennio in caso di successiva notifica della cartella, la Corte esclude che il termine possa essere ancorato al 31 dicembre. L’art. 5 non indica quella data come limite per la notifica della cartella, limitandosi a stabilire che la tassa si prescrive con il decorso del terzo anno. Dove il legislatore ha voluto fissare la data finale al 31 dicembre, lo ha stabilito espressamente. Far decorrere il nuovo termine da quella data, in assenza di previsione, contrasta con i principi generali.

Applicando tale principio, il triennio per la riscossione spirava nel febbraio 2016, mentre la cartella risulta notificata nel gennaio 2016, dunque tempestivamente. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso introduttivo della contribuente è rigettato. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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