Motivazione apparente e assoluzione penale nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19779 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando il giudice di merito, pur con argomentazione sintetica, esponga un percorso logico e giuridico idoneo a consentire il controllo sull’esattezza del ragionamento. Nel giudizio tributario, l’autonomia tra processo penale e processo tributario non impedisce al giudice di valorizzare l’assoluzione penale del contribuente per i medesimi fatti, reputandola circostanza significativa ai fini del rigetto dell’appello erariale. La censura che denunci la violazione “a cascata” delle norme sul reddito è incomprensibile quando sia venuto meno l’addebito erariale che ne costituiva il presupposto.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente, esercente impresa individuale edile, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, contestando il coinvolgimento nell’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e pretendendo il recupero di componenti negativi di reddito indebitamente detratti.

Nel contenzioso, la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto impositivo e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, valorizzando l’esclusione della responsabilità penale del contribuente in primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto assoluto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricondotto il motivo al parametro del vizio processuale di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., respingendolo nel merito. Ha richiamato la nozione consolidata di motivazione apparente: essa ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o non faccia seguire una disamina chiara e sufficiente, tale da permettere il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento.

I precedenti citati — Sezioni Unite n. 22232 del 2016, n. 13977 del 2019, n. 6758 del 2022, n. 14786 del 2016, n. 9105 del 2017, n. 13248 del 2020, n. 20921 del 2019, n. 3819 del 2020 — confermano che la motivazione può essere legittimamente redatta anche per relationem, purché il rinvio renda agevole il controllo e dia conto delle argomentazioni delle parti.

Nel caso concreto, la Commissione regionale non si è limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado. Ha invece valorizzato l’assoluzione penale del contribuente, reputando che essa, pur nell’autonomia dei due giudizi, incidesse significativamente sulla vicenda, escludendo le ragioni dell’Ufficio. Tale ragionamento — ha precisato la Corte — può essere condivisibile o meno, ma non può dirsi apparente, seguendo al contrario un percorso logico ed esaustivo.

La Corte ha inoltre dichiarato incomprensibile la denuncia della violazione “a cascata” dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, poiché, escluso l’addebito erariale, nessuna censura sul difetto di inerenza dei costi poteva essere formulata, non evincendosi neppure da quale fonte fosse stata dedotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese in favore del contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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