Motivazione apparente e copia-incolla da altro giudizio: la CTR va cassata (Cass. civ. Sez. V n. 13203 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La motivazione per relationem, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., può fondarsi anche su precedenti di merito, ma deve sempre consentire di comprendere l’iter logico della decisione. È pertanto nulla, per motivazione apparente, la sentenza che riproduca con modalità copia-incolla altra pronuncia dello stesso collegio, senza adattamento al caso concreto, e che ometta di esaminare gli elementi di prova contrari alla decisione assunta.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nella distribuzione al dettaglio di calzature e abbigliamento un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno 2014. L’Ufficio contestava la deduzione di componenti negativi privi dei requisiti di certezza e inerenza ex art. 109 TUIR, relativi a consulenze commerciali e prestazioni di assistenza, e l’indeducibilità delle royalties corrisposte per l’uso di un marchio: il contratto di licenza esclusiva risultava scaduto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per priorità logica il secondo e il sesto motivo, potenzialmente assorbenti. Si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 118 cod. proc. civ., nonché art. 111, comma 6, Cost.

I motivi sono fondati. La Corte ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è deducibile solo entro il minimo costituzionale: la motivazione deve ritenersi viziata quando sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. III, n. 4166 del 2024; Cass., Sez. III, n. 7090 del 2022).

La motivazione per relationem è ammessa anche su precedenti di merito, allo scopo di massimizzare l’utilizzo di schemi decisionali già compiuti per casi identici (Cass., Sez. V, n. 2861 del 2019), ma deve consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, richiamando due precedenti di legittimità sull’onere della prova dell’inerenza dei costi (Cass. n. 22790 del 2009 e Cass. n. 23626 del 2011), ha riformato la decisione di primo grado affermando che la contribuente non aveva provato la proroga dell’uso del marchio. Oltre a tale generica affermazione, priva di effettiva motivazione, la CTR ha escluso la rilevanza probatoria di una fattura che non corrispondeva a quella oggetto del contenzioso. Nulla è detto sugli elementi valorizzati dalla pronuncia di primo grado, relativi alla prosecuzione del contratto per fatti concludenti, all’emissione della fattura per l’utilizzo del marchio nell’anno 2014 e al pagamento tramite bonifico.

Decisivo è il rilievo che la motivazione in diritto riproduce, con modalità copia-incolla, altra pronuncia dello stesso collegio, depositata nella medesima data, senza alcun adattamento al caso concreto. La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con assorbimento dei restanti e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *