Motivazione apparente della sentenza tributaria e nullità per difetto dello standard minimo (Cass. civ. Sez. V n. 15511 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che non chiarisca i fatti assunti a base della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice è affetta da motivazione apparente e non raggiunge lo standard costituzionale minimo, con conseguente nullità della pronuncia. Non assolve a tale onere la motivazione che, chiamata a decidere sul rimborso di un credito IVA relativo a un determinato periodo d’imposta, esamini una “documentazione prodotta dalle parti” non illustrata e pretermettendo la disamina del credito di cui si discute. Integra parimenti motivazione apparente il rinvio a un precedente di altro periodo d’imposta, non riprodotto né riassunto né criticamente esaminato, senza spiegare la rilevanza del diverso credito rispetto alla questione decisa. In tal caso il vizio attinge la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Un ente regionale teatrale aveva presentato istanza di rimborso IVA di importo rilevante, riferita all’eccedenza detraibile esposta nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva rigettato l’istanza rilevando la mancata presentazione del modello VR e la decadenza ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, per decorso del termine biennale. Il contribuente sosteneva che la presentazione della dichiarazione dovesse valere come richiesta di rimborso.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando il diniego. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi; resiste il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte rileva la tardività del controricorso. Il ricorso è stato notificato telematicamente il 24 luglio 2023, mentre il controricorso è stato depositato il 23 ottobre 2023, oltre il termine dei quaranta giorni previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 in forza dell’art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022. Le sorti del controricorso segnano anche quelle della memoria.

Nel merito, il primo motivo è ritenuto ammissibile e fondato. La Corte rammenta che si verte sulla richiesta di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005.

La sentenza impugnata, per un verso, dopo aver “esaminato” una documentazione prodotta dalle parti non meglio illustrata, ha riferito unicamente al maggior credito IVA dell’anno precedente, pretermettendo del tutto la disamina del credito IVA 2005 in sé e il collegamento sostanziale con il credito dell’anno anteriore.

Per altro verso, la pronuncia ha evocato genericamente un precedente della medesima Commissione regionale relativo al rimborso IVA per l’anno 2002, passato in giudicato, rinviandovi senza riprodurlo, riassumerlo o esaminarlo criticamente, né spiegando la rilevanza di un credito di periodo tanto antecedente rispetto alla questione della rimborsabilità del credito IVA 2005.

La motivazione non assolve quindi allo scopo di chiarire i fatti posti a base della decisione e il percorso logico-giuridico seguito, non raggiungendo lo standard costituzionale minimo, con conseguente nullità della sentenza, secondo il principio di Sez. U. n. 8053 del 07.04.2014. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Messina, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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