Notifica PEC da indirizzo non censito e rateizzazione non interruttiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32498 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile dall’indirizzo del mittente. È onere del contribuente allegare i concreti pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello censito. Parimenti è valida la notifica della cartella in formato ‘.pdf’, senza necessità del formato ‘.p7m’. Infine, ove la sentenza di merito si fondi su due rationes decidendi autonome, la censura che colpisca una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse, divenuta definitiva l’altra.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificatale nel 2019, riferita a una pluralità di avvisi di addebito e cartelle per premi e contributi. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava il rigetto. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; resistevano l’agente della riscossione e l’INAIL, mentre l’INPS depositava solo procura alle liti.

Il ricorso investiva, tra l’altro, la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla presentazione di un piano di rateizzazione, la nullità delle notifiche eseguite da indirizzo PEC non censito e l’inesistenza delle notifiche delle cartelle in formato ‘.pdf’.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 2948 cod. civ., sostenendo l’erronea qualificazione della rateizzazione come atto interruttivo della prescrizione. La Corte rileva che la censura investe uno solo dei titoli sottesi all’intimazione, mentre la pronuncia d’appello poggia su una duplice ratio decidendi: da un lato l’efficacia interruttiva dell’istanza di rateizzazione, dall’altro — «anche a prescindere dalla istanza di rateizzazione» — l’interruzione per effetto della notifica dell’intimazione di pagamento del 2018. La ricorrente attacca solo la prima, lasciando incontestata la seconda.

Il Collegio richiama il principio per cui, quando la decisione si fondi su ragioni autonome singolarmente idonee a sorreggerla, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure contro una sola di esse rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le doglianze relative alle altre, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione. Il motivo è dunque inammissibile.

Con il secondo motivo la società lamentava la nullità delle notifiche per l’utilizzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 15979 del 2022, secondo cui la notifica eseguita da un indirizzo istituzionale non censito non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. Per gli atti impositivi, l’estraneità dell’indirizzo del mittente al registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali subiti. La società non ha allegato alcun pregiudizio concreto, non potendosi reputare tale il mero rischio di incorrere in un cd. «malware». Il motivo è rigettato.

Con il terzo motivo si deduceva l’inesistenza delle notifiche delle cartelle effettuate in formato ‘.pdf’. La Corte dà continuità a Cass. n. 30922 del 2024: il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare. Il motivo è rigettato e il ricorso, nel suo complesso, è dichiarato inammissibile quanto al primo motivo e rigettato quanto agli altri, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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