Assegno nucleo familiare: requisito reddituale costitutivo e prova a carico del richiedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27583 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al nucleo medesimo non è mero fattore di graduazione dell’importo, ma elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova incombe su tutti coloro – cittadini italiani, europei o extraeuropei – che ne reclamino il riconoscimento. L’art. 2, comma 10, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla legge n. 153 del 1988, nel subordinare l’erogazione alla soglia reddituale, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale del lavoratore, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell’ANF. La difficoltà del cittadino extraeuropeo nell’offrire la prova non vale a superare tale previsione, né a fondare una disparità di trattamento lesiva dell’art. 11 della direttiva 2003/109/CE. Ne consegue che non sussiste l’obbligo del giudice di ultima istanza di sottoporre alla CGUE la questione interpretativa, ricorrendo i presupposti dell’atto chiaro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino senegalese, lavoratore in Italia dal 1992 e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha chiesto al Tribunale di Ravenna l’accertamento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2013, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani, invocando l’applicabilità della direttiva comunitaria 2003/109/CE e la condanna dell’INPS al pagamento della somma richiesta in via amministrativa e rigettata.
Il Tribunale ha respinto la domanda per mancata allegazione del requisito reddituale riferito alla sua persona e al nucleo familiare, qualificandolo come elemento costitutivo del credito. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione, fondandola sull’assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sollecitando anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della legge n. 153 del 1988 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il reddito del nucleo familiare sarebbe mero fattore di calcolo e non requisito di accesso, e lamentando il contrasto con la direttiva 2003/109/CE e con la sentenza CGUE nella causa INPS vs V.R. n. C-303/19.
La Corte dichiara il motivo infondato. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la concessione dell’ANF è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che il richiedente deve dimostrare: non basta il CUD, dal quale non emerge il reddito familiare. La difficoltà del cittadino extraeuropeo nell’offrire la prova non supera la previsione dell’art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, che non distingue in base alla provenienza territoriale dei lavoratori (Cass., Sez. L, n. 6953 dell’8 marzo 2023).
Il reddito del nucleo è elemento costitutivo del diritto e non fattore di graduazione, come reso evidente dall’art. 2, comma 10, del citato decreto, che esclude l’assegno quando i redditi da lavoro dipendente siano inferiori al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo (Cass., Sez. L, n. 4377 del 13 febbraio 2023; Cass., Sez. L, n. 11960 del 7 maggio 2025). La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo (Cass., Sez. L, n. 7097 del 9 marzo 2023).
La Corte sottolinea la discontinuità dell’ANF rispetto alle precedenti prestazioni familiari: rileva il reddito familiare complessivo e il paradigma della famiglia-tipo, con superamento del requisito della vivenza a carico. L’importo è modulato in base alla situazione reddituale dichiarata e alla consistenza del nucleo. Il trattamento va esteso ai lavoratori migranti in ambito europeo (art. 73, reg. CE n. 1408/1971), ma ciò non giustifica la pretesa del ricorrente, che snaturerebbe la funzione dell’istituto.
Non sussiste la prospettata disparità di trattamento e, dunque, non sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale. La Corte richiama la sentenza Cilfit (C-283/81) e la decisione Consorzio Italian Management (C-561/19), rilevando che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza, non essendo stati addossati al ricorrente oneri probatori più gravosi di quelli dei cittadini italiani.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 421 c.p.c. per non avere la Corte territoriale disposto alcunché sulla certificazione reddituale prodotta. La censura è inammissibile: il giudice del merito ha rilevato il difetto di allegazione degli elementi rilevanti e il modulo 730 non avrebbe potuto riguardare la posizione reddituale della famiglia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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