Notifica PEC in PDF valida e decadenza dalle eccezioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32468 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti della riscossione effettuata a mezzo posta elettronica certificata con documento in formato PDF è pienamente valida: il PDF, equiparabile a copia per immagine di un documento cartaceo, è ammesso dalla legge, e le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti quanto a effetti. L’irregolarità dell’indirizzo PEC del mittente non incide sulla validità della notificazione, poiché le norme di riferimento impongono soltanto che l’indirizzo del destinatario sia estraibile dai pubblici elenchi. Il perfezionamento della notifica, oltre a integrare vicenda interruttiva della prescrizione, preclude la proposizione tardiva delle eccezioni di prescrizione e decadenza che andavano dedotte con la tempestiva impugnazione degli atti notificati.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificatale dall’agente della riscossione, contestando vizi formali delle notifiche eseguite via PEC. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, rigettando le censure sui pretesi vizi delle notifiche.
La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi, deducendo l’illegittimità delle notifiche, la mancata valutazione della sopravvenuta prescrizione e la decadenza dal potere di riscossione. L’agente della riscossione e l’istituto previdenziale resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente censurava la regolarità delle notifiche degli atti impugnati, lamentando l’invio da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri, il formato PDF in luogo del P7M e l’assenza di sottoscrizione con firma digitale. Il motivo è infondato.
Il Collegio richiama la piena validità della notifica della cartella esattoriale via PEC in formato PDF, modalità equiparabile a una copia per immagine di un documento cartaceo e ammessa dalla legge, osservando che le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti (cfr. Cass. n. 21582/25).
Quanto all’indirizzo del mittente, la Corte rileva che l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, fanno espresso riferimento soltanto all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile dagli elenchi previsti dalla legge, nulla disponendo in merito all’indirizzo PEC del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25).
La Corte sottolinea inoltre che la ricorrente non aveva contestato specificamente di aver ricevuto le intimazioni al proprio indirizzo PEC risultante dalla visura camerale. Tale circostanza integra una presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., con conseguente onere del destinatario di dimostrare di non aver potuto utilizzare lo strumento informatico. Le ricevute di consegna attestavano dunque il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Accertata l’infondatezza del primo motivo, la Corte dichiara privi di pregio anche il secondo e il terzo, che presupponevano l’accoglimento del primo e ribadivano la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti. Il perfezionamento delle notifiche, oltre a determinare vicende interruttive della prescrizione eccepita, precludeva la tardiva proposizione di doglianze che andavano dedotte con la tempestiva impugnazione degli atti notificati. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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