Inammissibile il ricorso dell’Agenzia privo di esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. V n. 32470 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non contenga l’esposizione sommaria dei fatti di causa, limitandosi a riportare le doglianze senza descrivere la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda e il contenuto della decisione impugnata, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito non risponde a mero formalismo, ma alla necessità di consentire alla Suprema Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza ricorso ad altre fonti o atti. Parimenti inammissibile è il ricorso del ricorrente che denunci la violazione di norme di diritto senza indicare gli elementi fattuali che ne condizionano l’operatività e senza allegare al ricorso gli atti processuali idonei ad attestare le circostanze affermate, ex artt. 366, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società di riscossione notificava al contribuente la comunicazione preventiva e poi quella di avvenuta iscrizione ipotecaria, relativa al mancato pagamento di due cartelle esattoriali scaturite da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, confermata da un’ordinanza di legittimità. Il contribuente impugnava la comunicazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo dell’iscrizione.

Il gravame dell’amministrazione veniva respinto in secondo grado. L’Erario ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 in materia di sanzioni e la violazione dell’art. 2909 cod. civ. sul giudicato. Il contribuente replicava con controricorso; nelle more la definizione agevolata della lite veniva negata dall’ufficio, senza opposizione al diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva un primo profilo di inammissibilità, di carattere assorbente, nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La struttura del ricorso è priva di un’adeguata descrizione della concreta vicenda processuale, dei fatti giuridici costitutivi della domanda di primo e secondo grado e del contenuto della decisione regionale, nulla spiegando sulle ragioni di quest’ultima.

Il Collegio ricorda che l’esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma del ricorso, funzionale a dare alla Suprema Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la decisione impugnata. La prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di bene intendere il significato e la portata delle censure. Nel caso concreto l’esposizione è del tutto carente: non indica i fatti storici, né le ragioni giuridiche della domanda introdotta in primo grado, né le argomentazioni della sentenza impugnata.

La Corte aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità sul versante probatorio. L’amministrazione non descrive le vicende giudiziarie degli avvisi di accertamento, né trascrive il contenuto delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria. Avrebbe dovuto riportarne, nel corpo del ricorso, quanto meno la parte essenziale con tutte le voci di debito, e allegare i documenti nel fascicolo ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Non è quindi dato comprendere se si trattasse di sanzione già applicata in cartella o di nuova domanda per sanzione ulteriore, né se il giudicato sugli avvisi di liquidazione concernesse anche la sanzione pretesa.

Sul punto il Collegio richiama il principio di necessaria e completa allegazione, secondo cui chi denunzia la violazione di norme di diritto non può limitarsi a indicare la singola norma, ma deve specificare gli elementi fattuali che ne condizionano l’ambito di operatività, allegando gli atti idonei ad attestare le circostanze affermate. Il ricorso dell’Erario è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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