Notifica telematica della sentenza: per il termine breve basta il PDF delle ricevute PEC, senza i file .eml o .msg (Cass. 16918/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 16918 del 29 maggio 2026 (R.G.N. 4608/2021) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Dario Cavallari.
Il principio di diritto
“Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato ‘pdf’, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ‘*.eml’ o ‘*.msg’ (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.”
Il fatto
In una controversia nata da un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo di cinque macchine agricole (oggetto di locazione finanziaria, poi risolta), la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello del fornitore. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con sette motivi. La controparte eccepiva la tardività: la sentenza d’appello era stata notificata via PEC il 30 giugno 2020, con termine breve scaduto il 29 settembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato solo il 29 gennaio 2021. Il ricorrente contestava la validità della prova della notifica telematica, lamentando la mancanza dei file .eml/.msg e vari vizi della relata.
La motivazione
L’eccezione di tardività è fondata. Ai fini del termine breve ex art. 325 c.p.c., la prova della notifica telematica della sentenza è validamente fornita depositando le copie informatiche in .pdf delle ricevute PEC di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici; non occorrono i file in formato .eml o .msg, richiesti solo per la diversa prova della notifica degli atti introduttivi del giudizio. La relata di notifica della sentenza è atto esterno al giudizio, che il difensore può stampare o salvare e attestare conforme all’originale. Le doglianze sui presunti vizi della relata — assenza del termine “sentenza”, del soggetto notificante, della procura — sono irrilevanti: la sentenza è stata notificata per intero, con i nomi delle parti e dei difensori e il numero di ruolo, e il nome del notificante non incide sul termine breve. Il ricorso, notificato oltre il termine, è quindi inammissibile.
Implicazioni pratiche
Per far decorrere il termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.), chi ha notificato la sentenza via PEC può provarlo depositando semplicemente le copie .pdf delle ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità: non serve produrre i file nativi .eml o .msg, che restano necessari solo per provare la notifica degli atti introduttivi del giudizio. Per chi riceve la notifica la lezione è speculare e severa: la sentenza notificata per intero via PEC fa decorrere il termine breve anche se la relata non riporta la parola “sentenza” o il nome del notificante, purché la sentenza sia identificabile. Verificare con precisione la data della PEC di consegna è decisivo per non incorrere nella decadenza. Esito: ricorso dichiarato inammissibile per tardività.
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