Impugnazione: l’ex amministratore non può ricorrere in cassazione contro la sentenza resa nei confronti dell’ente (Cass. SU 11535/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 11535/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (R.G.N. 14285/2025) — camera di consiglio del 10 febbraio 2026, Presidente Stefano Mogini, Relatore Caterina Marotta.
Il principio di diritto
La legittimazione al ricorso per cassazione — e all’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione di terzo — spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.
Il fatto
Un ente di natura associativa aveva fissato il trattamento economico annuo del presidente e del segretario generale oltre il limite di 240.000 euro previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011, ritenendosi non vincolato in quanto ente non gravante sulla finanza pubblica e non incluso nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero competente ne chiedeva l’adeguamento. Il TAR respingeva il ricorso dell’ente; il Consiglio di Stato confermava, ritenendo il tetto retributivo applicabile anche agli enti pubblici non inseriti nell’elenco ISTAT. Contro la sentenza del Consiglio di Stato proponeva ricorso per cassazione, ex art. 362 c.p.c., non l’ente, ma il suo ex presidente in proprio, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale. Le Amministrazioni resistevano; la Prima Presidente aveva già formulato proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. La legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte nel grado precedente, e non a chi ne è rimasto estraneo pur essendo titolare del rapporto sostanziale: l’impugnazione non è esercizio di un’azione, ma di un potere processuale riservato a chi ha partecipato al processo. La sentenza del Consiglio di Stato era stata resa nei confronti dell’ente, non del suo ex presidente; il ricorso, proposto da un soggetto diverso dalla parte originaria, va perciò dichiarato inammissibile. Il principio è esteso all’impugnazione proposta dall’ex amministratore di un ente, anche se direttamente interessato all’esito, spettando il relativo potere solo all’ente che è stato parte del giudizio.
All’inammissibilità, poiché l’esito è conforme alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., segue l’applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Esito: dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di 2.000 euro alla controparte e di 2.000 euro alla cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Chi impugna deve essere stato parte del grado precedente. L’amministratore — anche l’ex presidente — di un ente non è legittimato a impugnare in proprio la sentenza resa nei confronti dell’ente, neppure se personalmente interessato all’esito: il potere di impugnazione spetta all’ente. Attenzione, poi, alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.: se si insiste con l’istanza di decisione e il giudizio viene definito in modo conforme alla proposta di inammissibilità, scatta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna ulteriore verso la controparte e verso la cassa delle ammende.
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