Nullità dell’accertamento per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni (Cass. civ. Sez. V n. 19150 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, salvo che l’Amministrazione finanziaria provi la ricorrenza di ragioni di urgenza. La garanzia opera indipendentemente dalla natura del tributo accertato, armonizzato o non armonizzato. Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore e non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato il proprio appello, confermando l’accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006. Con tale atto l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito, ritenendo indebitamente dedotti costi per operazioni oggettivamente inesistenti, oltre a sanzioni e interessi.

La decisione di secondo grado aveva ritenuto nullo l’avviso per la violazione del termine dilatorio, essendo stato il processo verbale di constatazione notificato contestualmente all’atto impositivo. Il contribuente, nel giudizio di legittimità, ha chiesto dichiararsi l’estinzione della controversia per adesione alla definizione agevolata di cui agli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’istanza di estinzione. Il contribuente ha documentato una definizione agevolata riferita a un avviso di accertamento diverso, emesso per l’anno di imposta 2007, mentre l’oggetto del giudizio è l’atto impositivo relativo al 2006. La domanda è dunque inidonea a produrre effetti estintivi sul presente procedimento.

Nel merito la Corte rigetta integralmente il ricorso. È infondata la censura di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata ha chiaramente esposto le ragioni della nullità, evidenziando come la verifica si fosse conclusa con verbale notificato contestualmente all’avviso. Il vizio motivazionale rileva in cassazione solo se attinente all’esistenza della motivazione in sé, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.

La seconda censura è inammissibile. La questione del processo verbale emesso nei confronti di un terzo non aveva formato oggetto del thema decidendum di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni delle parti, secondo l’insegnamento di Cass. n. 2038 del 2019. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito. Nel controricorso si è del resto osservato che l’accesso era avvenuto presso la professionista tenutaria delle scritture contabili, circostanza equiparabile all’accesso nei locali dell’impresa ai fini della garanzia procedimentale, secondo Cass. n. 10352 del 2022.

La terza censura è priva di fondamento. La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta alla giurisprudenza secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio determina la nullità insanabile dell’atto, indipendentemente dalla natura del tributo, armonizzato o non armonizzato, come affermato da Cass. n. 21517 del 2023.

Infine, è infondata la quarta censura. La sentenza impugnata ha affermato che le ragioni di urgenza non erano mai state allegate. In ogni caso, l’imminente scadenza del termine decadenziale non integra una ragione di urgenza, poiché questa deve consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore, secondo Cass. n. 11110 del 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *