Fideiussione omnibus: reviviscenza della garanzia e inopponibilità della transazione (Cass. civ. Sez. I n. 8824 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di fideiussione “omnibus” che contenga una clausola di reviviscenza dell’obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito non è affetto da nullità, né è ammissibile per tale clausola un’interpretazione analogica del secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., che ha carattere tassativo. Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno dell’obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza allorché, dopo l’estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti. La clausola di reviviscenza non può dirsi vessatoria, poiché rimane riferibile al rapporto principale, che non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile. Il principio di inopponibilità della transazione di cui all’art. 1304 cod. civ. non è invocabile quando la banca faccia valere la transazione con la curatela fallimentare non come fonte diretta dei diritti verso il fideiussore, ma solo come fatto storico rilevante ai fini del permanere della garanzia.
Il Fatto
Il ricorrente, insieme ad un erede, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 12/2020. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Messina su ricorso della banca per il pagamento di una somma garantita da fideiussione prestata a tutela del debito di una società dichiarata fallita. Proposta opposizione, i fideiussori eccepivano l’estinzione della garanzia per effetto di una transazione novativa intercorsa tra la banca e la curatela fallimentare, nonché l’inefficacia della clausola di reviviscenza contenuta nell’atto di fideiussione, qualificata come vessatoria e non approvata specificamente.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte di appello ha respinto il gravame. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte con quattro motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990, sostenendo la nullità del contratto per applicazione di un’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia. La Corte ha giudicato il motivo infondato: è dirimente l’epoca di stipulazione del contratto rispetto al venire ad esistenza dell’intesa, e non risulta provata l’anteriorità dell’intesa illecita. Richiamando Cass. n. 17108 del 2024, il Collegio ha ribadito che il risarcimento spetta per i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, a condizione che l’intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo.
Con il secondo motivo si deduceva la vessatorietà della clausola di reviviscenza e la sua mancata approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ. La censura è stata ritenuta infondata: la Corte ha richiamato un consolidato orientamento (Cass. n. 3011/2008, Cass. n. 7600/2021, Cass. n. 18794/2023) secondo cui il principio di accessorietà non impedisce la rinnovata vigenza dell’obbligazione fideiussoria quando il debito principale ritorni ad esistenza per fatti sopravvenuti. La clausola non è vessatoria perché riferibile al rapporto principale, non definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
Il terzo motivo censurava l’interpretazione della clausola e l’efficacia novativa della transazione ex art. 1304 cod. civ. La Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e in parte infondato: la transazione, richiamando Cass. n. 5720/2004, non costituisce fonte diretta dei diritti verso il fideiussore, ma solo fatto storico rilevante ai fini del permanere della garanzia in presenza della clausola di reviviscenza.
Il quarto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di censura di natura meritale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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