Responsabilità della struttura per rapimento del neonato in rooming in (Cass. civ. Sez. III n. 31998 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dal contratto di spedalità deriva, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., anche l’obbligazione di proteggere mediante sorveglianza le persone di menomata o mancante autotutela. L’estensione e l’intensità di tale prestazione non sono predeterminate in astratto, ma vanno valutate in relazione alle circostanze concrete e al rischio che il degente causi o subisca danni. L’obbligo di vigilanza è più stringente quanto maggiore è il rischio, ma nessuna condizione soggettiva del paziente ne costituisce presupposto necessario. Ove il neonato sia affidato in regime di rooming in alla madre pienamente capace, non è esigibile dalla struttura un servizio di sorveglianza continua. Il rapimento ad opera di un terzo integra condotta illecita dolosa sopravvenuta, idonea a interrompere il nesso causale e a porsi come causa esclusiva dell’evento.

Il Fatto

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 22 aprile 2021, aveva condannato la struttura sanitaria a risarcire i genitori di un neonato rapito poche ore dopo la nascita all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia, sul presupposto dell’inadempimento dell’obbligazione di protezione e vigilanza. La domanda risarcitoria comprendeva anche il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla sindrome depressiva insorta nella madre.

La Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione dell’azienda sanitaria, ha rigettato le domande e condannato gli originari attori alle spese di entrambi i gradi. I genitori hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la regula iuris sul contenuto del contratto di spedalità. Oltre all’obbligazione principale di cura, la struttura assume obbligazioni accessorie di carattere organizzativo-alberghiero e la specifica obbligazione di assicurare la protezione, mediante sorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali la protezione costituisce parte essenziale della cura.

Il Collegio chiarisce che l’estensione della prestazione varia in relazione alle circostanze del caso concreto, in funzione dello specifico interesse creditorio (arg. ex art. 1174 cod. civ.). La vigilanza è tanto più stringente quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne. Rilevano l’età, l’incapacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica, ma nessuna di tali condizioni integra un presupposto necessario: la sorveglianza può raggiungere la massima intensità anche nei confronti di persona pienamente capace.

Su questa base la Corte ritiene non censurabile la prima ratio decidendi. Il precedente invocato dai ricorrenti (Cass. n. 6707 del 1987) riguardava un neonato custodito nel “nido” senza assistenza di un genitore, in un ambiente la cui porta priva di serratura restava accessibile dall’esterno. Nella fattispecie, invece, il neonato era affidato in rooming in alla madre, persona giovane e perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla sorella. Non era dunque esigibile un servizio di sorveglianza continua.

La Corte conferma anche l’esclusione del nesso causale. L’obbligazione di sorveglianza è funzionale a prevenire il prevedibile pericolo che il paziente faccia del male a sé o ad altri, o cagioni danni a cose. In applicazione delle regole della causalità adeguata, il rapimento del neonato affidato alla genitrice non rientra tra le conseguenze normali dell’eventuale inadempimento (arg. ex art. 1225 cod. civ.): non è la realizzazione di un rischio specifico creato da quell’inadempimento, ma un evento ascrivibile interamente alla condotta dolosa del terzo, causa esclusiva del danno.

Il secondo motivo è in parte infondato, perché la Corte territoriale ha dato atto che la rapitrice era entrata indossando un’uniforme da infermiera, e in parte inammissibile, perché la doglianza sull’accesso fuori orario di visita contrasta con l’accertamento di merito secondo cui l’ingresso era avvenuto durante l’orario di apertura al pubblico. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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