Tariffa depurazione tra Comuni, giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 15370 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, da identificare non in funzione della statuizione richiesta, ma della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e del rapporto giuridico di cui essa è espressione. La cognizione dei diritti non può essere attribuita al giudice amministrativo se non quale completamento della tutela in vicende in cui si evidenzi l’esercizio di poteri autoritativi. Nel contenzioso tra enti locali avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento della tariffa di depurazione, la controversia appartiene al giudice ordinario quando investe la fase esecutiva del rapporto negoziale e non le scelte organizzative o l’esercizio di funzioni tariffarie autoritative.
Il Fatto
Un Comune ha notificato a un altro Comune l’ingiunzione n. 1/2021 per il pagamento del corrispettivo di euro 1.005.714,51, preteso a titolo di tariffa per la depurazione e il trattamento dei reflui convogliati nell’impianto di depurazione sito nel territorio dell’ente creditore.
L’ente ingiunto ha convenuto in giudizio il Comune creditore dinanzi al Tribunale, denunciando la nullità o inammissibilità dell’ingiunzione per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, l’illegittima modifica unilaterale delle clausole della convenzione e l’illegittima richiesta di interessi. Il Tribunale, con sentenza, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunta la causa davanti al TAR, quest’ultimo ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono il criterio di riparto muovendo dal principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, in particolare, del petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi e del rapporto giuridico dedotto. Richiamano sul punto un consolidato indirizzo interpretativo, espressione di numerose pronunce.
La Corte precisa che la giurisdizione del giudice ordinario può escludersi quando il fruitore del servizio abbia investito direttamente le scelte discrezionali dell’amministrazione, come l’organizzazione del servizio, e non il proprio rapporto di utenza, ad esempio con riguardo alle pretese creditorie.
Richiamando i principi enucleati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, le Sezioni Unite ribadiscono che la cognizione dei diritti non può essere attribuita al giudice amministrativo se non quale completamento della tutela per vicende caratterizzate dall’esercizio di poteri autoritativi, incidenti nella sfera giuridica del cittadino.
Nel caso concreto, l’oggetto della controversia è indirizzato alla contestazione dell’ingiunzione sotto molteplici profili: l’assenza dei presupposti dell’ingiunzione di pagamento, l’illegittima modifica unilaterale delle clausole regolative del rapporto contenute nella convenzione, l’illegittimità della richiesta di interessi. Il petitum sostanziale è dunque rivolto alla denuncia di inadempimenti contrattuali e alla fase esecutiva del rapporto negoziale, senza che emerga l’esercizio di poteri autoritativi, restando le parti in posizione paritetica.
La Corte esclude pertanto la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia con riguardo alla materia dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., sia con riferimento a quella dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., richiamando infine l’orientamento in tema di utenza idrica secondo cui le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi appartengono al giudice ordinario. Il giudizio è rimesso al Tribunale. Quanto alle spese, non trovano applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. né la relativa regolazione, poiché nessuna delle parti ha prodotto atti difensivi, essendosi rimesse alla decisione della Corte.
Nota della Redazione
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