Prova della non fallibilità e sindacato di legittimità sulla valutazione (Cass. civ. Sez. I n. 10718 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, il debitore che intenda dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità è tenuto a fornire la prova dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., anche mediante mezzi istruttori diversi dalle scritture contabili. Spetta in via esclusiva al giudice di merito valutare l’attendibilità dei bilanci, delle scritture contabili e di ogni altro documento prodotto, secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., senza obbligo di esprimersi analiticamente su ciascun elemento né di confutare ogni singola deduzione delle parti. Il sindacato di legittimità non può tradursi in un riesame del materiale probatorio né in una diversa lettura delle risultanze processuali. La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, al di fuori dei poteri officiosi; quella dell’art. 116 c.p.c. solo nei casi di radicale nullità della motivazione.
Il Fatto
Una società creditrice conveniva in giudizio la debitrice chiedendo la dichiarazione di fallimento, sulla base di una sentenza di condanna emessa dal tribunale. Il tribunale fallimentare accoglieva l’istanza e dichiarava il fallimento; la società debitrice proponeva reclamo, che la Corte d’appello rigettava.
I giudici di merito rilevavano, tra l’altro, il difetto di prova del mancato superamento delle soglie dimensionali, il superamento della soglia debitoria ex art. 15, ultimo comma, l. fall. e la sussistenza dello stato di insolvenza. Avverso la sentenza di rigetto la società proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte prende atto della rinuncia al mandato comunicata dal difensore della ricorrente. Richiamando il principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore, di cui è espressione l’art. 85 c.p.c., e la trattazione d’ufficio del giudizio di cassazione, la Corte afferma che la sopravvenuta rinuncia, comunicata prima dell’udienza già fissata, non dispiega alcuna efficacia. Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.
Nel merito la Corte dichiara il motivo inammissibile. La ricorrente, pur deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1, comma 1, l. fall., si limitava a riproporre le contestazioni già svolte in appello, quasi che il giudizio di legittimità costituisse un ulteriore grado di merito.
La Corte ribadisce che il controllo di legalità non consente di riesaminare autonomamente il materiale probatorio, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, che lo esercita secondo il prudente apprezzamento. Questi seleziona le risultanze istruttorie ritenute attendibili, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse né confutare singolarmente le argomentazioni delle parti.
Quanto al vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., esso ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei poteri officiosi. Non è invece ammesso dolersi del maggior convincimento attribuito ad alcune prove piuttosto che ad altre. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento; la censura è ora ammissibile solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione che rendono radicalmente nulla la decisione, vizi che nella specie non ricorrono, avendo la corte territoriale motivato in modo ampio e chiaro.
In campo fallimentare la Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui grava sul debitore l’onere di provare i requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., mentre compete ai giudici di merito valutarne l’attendibilità dei documenti. La ricorrente, inoltre, non ha indicato i fatti decisivi omessi, come richiede l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., liquidata in favore della controricorrente e della cassa delle ammende, in ragione del carattere consolidato dei principi applicati e della manifesta inammissibilità del ricorso. La Corte dà atto dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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