Revocatoria del fondo patrimoniale: litisconsorzio necessario del coniuge non debitore (Cass. civ. Sez. I n. 11600 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche quando l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, poiché ai sensi dell’art. 168 cod. civ. la proprietà dei beni spetta ad entrambi, salva diversa previsione, e il coniuge non proprietario è comunque beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia. Il credito litigioso è idoneo a fondare la qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, senza che occorra la preventiva definizione del giudizio di accertamento. Ne consegue che il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., non costituendo l’accertamento del credito antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda pauliana.
Il Fatto
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 693/2018, aveva accolto le domande del fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale costituito dai coniugi convenuti con atto notarile del settembre 2010.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 452/2021, ha confermato la decisione. Ha escluso la sospensione necessaria del giudizio revocatorio rispetto alla controversia sull’accertamento del credito e ha riconosciuto il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i due ricorsi di identico tenore, ha affrontato anzitutto la questione della sospensione necessaria. Il primo motivo censurava la mancata valorizzazione del carattere pregiudiziale della controversia sulla responsabilità dell’amministratore, presupposto processuale dell’azione pauliana.
Il motivo è infondato. Nell’azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa. Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, abilita il creditore all’esperimento della revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo del debitore, indipendentemente dalla fonte contrattuale o da fatto illecito. Non occorre la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito, in coerenza con la funzione non restitutoria dell’azione (Cass. 4212/2020). Ne deriva che il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., poiché l’accertamento del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile, né è ipotizzabile un conflitto di giudicati (Cass. 3369/2019).
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ., sostenendo che la revocatoria della costituzione del fondo può incidere solo sulla posizione del coniuge debitore, restando l’altro estraneo all’azione. Anche tale doglianza è infondata.
La natura reale del vincolo di destinazione impresso dal fondo e la necessità che la sentenza faccia stato verso tutti i soggetti per cui il fondo è costituito comportano che la legittimazione passiva spetti a entrambi i coniugi, ancorché l’atto sia stipulato da uno solo. Ai sensi dell’art. 168 cod. civ. la proprietà dei beni spetta a entrambi, salvo diversa previsione. Anche quando la costituzione non produce effetto traslativo, è configurabile l’interesse del coniuge non proprietario a partecipare al giudizio, quale beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia (Cass. 5768/2022, Cass. 8447/2023, Cass. 19330/2017).
Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 170 e 2901 cod. civ., il difetto di motivazione sulla destinazione dei beni e l’errata valutazione delle risultanze istruttorie. La censura è inammissibile: essa propone un dissenso sull’apprezzamento di fatto in ordine all’esistenza del credito, all’eventus damni e alla scientia damni, non sindacabile in sede di legittimità. Il controllo della Corte investe la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale, non il merito. Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., il sindacato è ammissibile solo nei rigorosi limiti in cui l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. lo consente (Cass., Sez. U., 20867/2020). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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