Onere della prova e prescrizione delle rimesse nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 28086 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie fondate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece deducibile ove oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice. A fronte dell’eccezione di prescrizione del credito decorrente dalle singole rimesse, sollevata dalla banca contro la domanda di ripetizione dell’indebito, grava sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse. Il giudice deve comunque valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, se ritualmente acquisita, perché la deduzione dell’impedimento al decorso della prescrizione costituisce eccezione in senso lato. La consulenza tecnica d’ufficio non integra un fatto storico e non è pertanto deducibile come omesso esame di fatto decisivo.
Il Fatto
Una società di capitali ha convenuto in giudizio la banca presso la quale intratteneva un conto corrente, chiedendo la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la condanna dell’istituto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un importo complessivo di oltre settecentomila euro.
Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo alla correntista poco più di quattromila euro. La Corte di appello ha respinto l’impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e sull’omesso esame di un fatto decisivo. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la ricorrente ha chiesto la decisione della causa e la banca ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione, che il Collegio reputa condivisibile e non fatta oggetto di rilievi critici da parte della ricorrente. Il primo profilo attiene alla corretta lettura dell’art. 2697 c.c.: la sua violazione è deducibile per cassazione solo se il giudice ha addossato l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello individuato dalle regole sulla ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Resta invece estranea al vizio la censura che investa la valutazione delle prove esperite.
Nel caso concreto la Corte di appello non ha applicato in modo errato la regola di distribuzione dell’onere, ma ha positivamente escluso che la circostanza relativa all’apertura di credito fosse stata ritualmente allegata e dimostrata, sulla base di argomentazioni articolate. La doglianza risulta quindi proposta a sproposito.
Il secondo profilo riguarda l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. La Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio non è inquadrabile tra i fatti storici: essa costituisce un atto processuale di ausilio del giudice ovvero, in determinati casi, fonte di prova, ma da essa è solo possibile trarre il fatto storico rilevato o accertato dal consulente.
La ricorrente, inoltre, non indica alcun preciso fatto storico desumibile dalla consulenza che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare, né fornisce ragguagli sugli ulteriori elementi richiesti per la valida proposizione della censura: il fatto, il dato testuale o extratestuale che lo dimostra, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Quanto al merito della distribuzione probatoria, grava sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto. Il giudice deve comunque valorizzare la prova della stipula di un’apertura di credito, purché ritualmente acquisita, poiché la deduzione dell’impedimento al decorso della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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