Fideiussione a prima richiesta e poteri del giudice di appello (Cass. civ. Sez. I n. 28083 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere del giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti e ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, restando la valutazione degli elementi documentali e processuali devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse dai contendenti. Non è quindi configurabile ultrapetizione ove il giudice di appello, investito della questione sulla qualificazione della garanzia, ricerchi la clausola realmente applicabile ai fini della decisione. L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio: la sua riforma in appello non ne determina la riviviscenza. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un decreto ingiuntivo, opposto dall’odierna ricorrente, aveva dato avvio a un giudizio definito in primo grado dal Tribunale con la declaratoria di nullità parziale del contratto di fideiussione, concluso dai garanti e riproduttivo dello schema ABI che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, aveva ritenuto espressione di un’intesa restrittiva della concorrenza.
La Corte di appello ha integralmente riformato quella pronuncia, accogliendo l’opposizione. La ricorrente principale ha impugnato per cassazione la sentenza distrettuale con due motivi, resistendo la cessionaria del credito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’ultrapetizione, per avere la Corte di merito fondato la decisione su aspetti mai allegati in primo grado. La Corte richiama il quinto motivo di appello, con cui la controricorrente aveva dedotto che la garanzia integrava un contratto autonomo di garanzia, non soggetto alla disciplina dell’art. 1957 cod. civ.
La Corte di appello ha interpretato l’art. 7 del contratto nel senso che esso imponeva alla banca la sola richiesta scritta, essendo sufficiente a scongiurare la decadenza la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento. Il Collegio richiama il principio di Cass. n. 22346 del 2017: ove le parti abbiano convenuto il pagamento a prima richiesta, il rinvio alla clausola di decadenza deve intendersi riferito al solo termine semestrale, giusta il criterio ermeneutico dell’art. 1363 cod. civ.
Non può dunque imputarsi alla Corte distrettuale di aver esaminato la clausola decisiva. Per giurisprudenza consolidata, il divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda non obbliga il giudice a seguire l’interpretazione delle parti quanto a fatti, atti e negozi: il vizio di ultrapetizione è ravvisabile solo ove il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto (Cass. n. 16608 del 2021). Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il secondo motivo censura la pretesa riviviscenza del decreto ingiuntivo revocato in primo grado. La Corte ribadisce che l’accoglimento dell’opposizione comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e che la sua riforma in appello non lo fa rivivere, non potendo esso costituire titolo per l’esecuzione forzata (Cass. n. 20868 del 2017). La ricorrente è pertanto priva di interesse ad impugnare: il motivo è inammissibile.
Respinti i rilievi della memoria, dichiarato inammissibile il ricorso principale, quello incidentale è inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., perché notificato tardivamente. Le spese seguono la soccombenza, con le statuizioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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