Operazioni circolari energia elettrica e prova presuntiva tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 22700 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA in presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta dall’Amministrazione finanziaria la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Il giudice non può negare valore presuntivo agli indizi addotti dall’Ufficio sulla sola base della normalità e liceità astratta dei meccanismi di mercato. Deve procedere a una valutazione analitica di ciascun elemento e poi a una valutazione complessiva della loro sintesi, per accertare se gli stessi, coordinati, siano idonei a fondare la prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ. È censurabile in sede di legittimità la decisione che svaluti gli indizi in astratto, senza calarli nelle specifiche condotte concretamente realizzate.

Il Fatto

Una società operante nel commercio all’ingrosso di energia elettrica riceveva un avviso di irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, per aver dedotto componenti negativi di reddito relativi a beni non effettivamente scambiati, in relazione a fatture riguardanti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per l’anno 2013. La società aveva preso parte, secondo l’Amministrazione, a una rete organizzata da un altro soggetto, con acquisti e vendite reciproci di energia, secondo un meccanismo circolare con corrispettivi e quantità perfettamente compensati.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato l’inesistenza delle operazioni, trattandosi di trading denominato “back to back”, lecito e comune nel mercato di riferimento secondo il comunicato dell’Autorità di regolazione del 29.11.2016, e non risultando alcun danno erariale. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e delle norme sul reddito d’impresa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il principio è ribadito con chiarezza: nel caso di fatture per operazioni inesistenti, assolta dall’Amministrazione la prova anche per indizi dell’oggettiva inesistenza, incombe sul contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Non basta l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, proprio perché questi vengono di norma utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 26453 del 2018).

La Corte richiama poi la regola sulla prova per presunzioni: il giudice deve dapprima valutare analiticamente ogni indizio, scartando quelli privi di rilevanza e conservando quelli dotati di positività anche solo potenziale; successivamente deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati, per accertare se concordino e se la loro combinazione valga a fondare una valida prova presuntiva (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. n. 5374 del 2017). È pertanto censurabile la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificare se, valutati in sintesi, siano idonei a rafforzarsi reciprocamente.

La CTR non si è attenuta a tali principi. Il giudice di appello si è soffermato unicamente sulle modalità ordinarie di svolgimento delle compravendite di energia elettrica, ritenendo i meccanismi di trading back to back leciti e comuni, senza però esaminare le specifiche condotte della contribuente. Ha omesso di considerare gli indizi offerti dall’Ufficio: la circolarità delle operazioni di vendita e riacquisto, la loro preordinazione, il sostanziale pareggio tra quantità di energia ceduta e riacquistata e tra corrispettivi pagati e incassati, in un contesto di preordinazione tra soggetti coinvolti.

La decisione impugnata ha così negato in astratto valore presuntivo agli elementi dell’Amministrazione, senza verificare se, in concreto, le operazioni contestate, proprio per le anomalie evidenziate, fossero state realizzate al di fuori dei normali schemi negoziali di settore e risultassero prive di logica economica. Tale complessiva svalutazione integra la violazione dell’art. 2729 cod. civ., non essendo stata valutata l’idoneità inferenziale degli indizi alla luce della ricostruzione complessiva delle operazioni (Cass. n. 29276 del 2023). Conseguentemente la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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