Visto di conformità IVA: violazione meramente formale e diritto alla compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 22699 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo in compensazione del credito IVA senza l’apposizione, sulla dichiarazione o sull’istanza del contribuente, del visto di conformità del professionista abilitato, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura una violazione meramente formale. Tale inadempimento non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA, una volta accertata o non contestata, sul piano sostanziale, l’esistenza dello stesso. Il visto è finalizzato ad assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e della spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della verifica a un professionista abilitato; la sua omissione non costituisce condotta fraudolenta e non arreca pregiudizio alle casse erariali, essendo inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo.

Il Fatto

La struttura societaria contribuente aveva utilizzato in compensazione, nell’anno 2017, un credito IVA emergente dalla dichiarazione infrannuale relativa al primo trimestre, presentata il 29.04.2017, senza apporre il visto di conformità. L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di recupero dell’imposta indebitamente compensata, ritenendo applicabile l’obbligo introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 50 del 2017 a tutte le condotte realizzate dopo la sua entrata in vigore.

La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso della società. La CGT di secondo grado, in accoglimento dell’appello, aveva invece annullato l’atto, ritenendo che l’obbligo del visto per le compensazioni IVA infrannuali fosse stato introdotto solo dalla legge di conversione n. 96/2017, con l’aggiunta del termine “istanze”, e che l’istanza presentata prima di tale entrata in vigore fosse immune da censure. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il motivo deduceva la violazione degli artt. 3 del d.l. n. 50 del 2017, 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990, sostenendo che già prima delle modifiche del 2017 l’art. 10 del d.l. n. 78 del 2009 prevedeva l’obbligo del visto senza distinguere tra dichiarazioni annuali e trimestrali.

I giudici di legittimità, prescindendo dalla disciplina ratione temporis applicabile, affrontano il nodo sostanziale: la funzione del visto di conformità è quella di assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e della spettanza del credito compensabile, attribuendo la verifica a un professionista abilitato.

Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 25736 del 2022) e ribadisce che la mancata apposizione del visto non costituisce condotta fraudolenta e non arreca alcun pregiudizio per le casse erariali. L’inosservanza è quindi una violazione meramente formale, inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.

La decisione richiama la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali (Cass. n. 16450 del 2021): queste ultime non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio alle azioni di controllo. Il giudizio va condotto ex ante, in astratto, ponendo in relazione il bene giuridico tutelato e la fattispecie concreta (Cass. n. 28938 del 2020).

Pertanto, accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in un’infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto (Cass. n. 5289 del 2020; Cass. n. 7160 del 2015; Cass. n. 7154 del 2025). La Corte conferma inoltre l’ampliamento dell’ambito operativo dell’obbligo del visto cd. “leggero” operato dalla legge di conversione n. 96/2017, che ha esteso l’adempimento anche alle “istanze” di compensazione del credito trimestrale. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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