Prova presuntiva delle operazioni inesistenti e valutazione complessiva degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 7981 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Il giudice tributario di merito è tenuto a valutare gli elementi indiziari in due momenti distinti: dapprima analiticamente, per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positività anche solo potenziale; poi complessivamente, per accertare se essi siano concordanti e idonei a fornire una valida prova presuntiva. È pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che si limiti a negare valore indiziario ai singoli elementi senza accertare se, valutati nella loro sintesi, essi non potessero acquisirlo, rafforzandosi vicendevolmente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi della società contribuente avverso gli avvisi di accertamento.
Con tali atti l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva contestato, per gli anni 2011 e 2012, l’indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap e la detrazione ai fini Iva, in relazione a due fatture emesse da altra società e ritenute afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, è ritenuto infondato. La Corte rileva che la decisione impugnata, lungi dal limitarsi a un rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello e rispetta il minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricorda che, una volta accertata l’inesistenza dell’operazione, è esclusa la buona fede del cessionario, rilevante solo nelle diverse ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione può dimostrare la pretesa anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe, ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972.
Il giudice tributario è pertanto tenuto a esaminare, singolarmente e complessivamente, gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, ove li ritenga dotati dei caratteri richiesti, deve valutare la prova contraria del contribuente, onerato ex artt. 2697 e 2729 c.c.
Nel caso concreto, il giudice di appello ha distinto impropriamente tra costi di gestione ordinaria e straordinaria, senza valutare nel loro insieme i plurimi indizi desunti dal processo verbale di constatazione: l’atto di scissione e la costituzione della società contribuente, il successivo contratto di affitto della struttura alberghiera, le movimentazioni finanziarie anomale riferite a pagamenti già effettuati per altre operazioni, l’identità del rappresentante legale di entrambe le società.
La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione della prova presuntiva si articola in due momenti necessari: una valutazione analitica degli indizi e una successiva valutazione complessiva della loro concordanza. Ne deriva la censurabilità della decisione che neghi valore indiziario ai singoli elementi senza accertare se essi, nella loro sintesi, non fossero in grado di acquisirlo. La sentenza è dunque cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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